Sentenza n. 170/2026 - Latina, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05598039004 -2 spedita in data 20.10.2023 con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata nel novembre 2023 tramite kit postale, deducendo la violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 2 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che il termine per la conclusione del procedimento, individuato in sessanta giorni o, al massimo, in centottanta giorni, fosse ampiamente decorso. Dopo la riattivazione del procedimento mediante sollecito del 10 febbraio 2025, ha chiesto al giudice la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine alla Questura di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, il TAR ha rilevato d'ufficio anche una possibile tardività del ricorso ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., considerando quale dies a quo la presentazione dell'istanza e non il successivo sollecito. Prima della decisione definitiva, tuttavia, la Questura ha rilasciato il permesso di soggiorno e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la condanna dell'amministrazione per il silenzio presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l'inerzia e sussista ancora l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione. L'adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento elimina la situazione di inerzia e determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dell'atto. Il Collegio ha quindi ritenuto assorbita la questione, rilevata d'ufficio, relativa alla possibile tardività dell'azione. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in ragione dell'andamento del processo e del fatto che il provvedimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base del termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 2, comma 6, l. 241/1990
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
È stato indicato, nell'ordinanza interlocutoria, quale criterio per individuare il dies a quo del termine di conclusione del procedimento e, conseguentemente, del termine decadenziale per l'azione avverso il silenzio.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
La norma disciplina la tempestività dell'azione contro il silenzio; la questione non è stata definitivamente decisa perché il rilascio del permesso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117 c.p.a.
La condanna dell'amministrazione per il silenzio presuppone che l'inerzia perduri al momento della pronuncia e che il ricorrente conservi un interesse concreto alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile tardività del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'interesse alla decisione presuppone che, al momento della pronuncia, l'amministrazione sia ancora inerte e non abbia concluso il procedimento.
- Se l'amministrazione adotta un provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il contenuto dell'atto non coincide con la pretesa sostanziale del ricorrente; per contestare tale contenuto occorre eventualmente proporre le azioni esperibili contro il nuovo provvedimento.
- L'adozione di un atto meramente endoprocedimentale o soprassessorio non elimina necessariamente l'inerzia rilevante ai fini dell'azione avverso il silenzio, se il procedimento non viene definito con un provvedimento conclusivo.
- Quando il provvedimento espresso interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, la sopravvenuta carenza di interesse non impedisce, di per sé, la condanna dell'amministrazione alle spese, valutata secondo l'andamento concreto della controversia.
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