Cassazione Penale, Sentenza n. 32902/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e carenza di prova circa la responsabilità per la spendita di quattro banconote da 50 euro contraffatte (capo A), con particolare riferimento all'assenza di testimoni oculari e alla mancata escussione dei dipendenti della tabaccheria; 2) censura di inutilizzabilità del verbale di ispezione e di perquisizione e di tutti gli atti consequenziali (capo B), per presunta iniziativa illegittima della polizia giudiziaria e mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore; 3) inosservanza dell'art. 74 disp. att. cod. proc. pen., per non aver inserito nel fascicolo dibattimentale gli originali delle sei banconote e la dichiarazione della Banca d'Italia attestante la falsità; 4) travisamento della prova circa l'esistenza di un'attestazione di falsità della Banca d'Italia per le quattro banconote rinvenute in abitazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura come doglianza di fatto non sindacabile in cassazione, osservando che la motivazione di merito era ampia e coerente nell'identificare l'imputato. Sul secondo ha giudicato il motivo manifestamente infondato, affermando che eventuali vizi della perquisizione non si trasmettono al decreto di sequestro e che il sequestro, da solo, prova il possesso delle banconote (richiamate pronunce costituzionali e di legittimità). Sul terzo motivo ha considerato non deducibile il mancato inserimento del corpo del reato nel fascicolo, non costituendo vizio sancito dall'art. 606 c.p.p. Sul quarto motivo ha rilevato l'inammissibilità per carenza di documentazione allegata al ricorso e per la mancata dimostrazione della decisività della presunta attestazione mancata; inoltre l'imputato non aveva negato la falsità e aveva collaborato consegnando le banconote. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il limite della motivazione nella parte relativa alla esposizione sommaria dei motivi in cassazione; utilizzata per inquadrare l'ambito della motivazione richiesta in sede di ricorso
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'esame dei testi nel dibattimento; citata dal ricorrente per lamentare la mancata escussione dei dipendenti della tabaccheria
art. 352 e art. 354 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per contestare i presupposti legittimanti l'intervento della polizia giudiziaria (ispezione e perquisizione); la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale vizio rispetto alla validità del sequestro
art. 103 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le norme sul contrasto agli stupefacenti non possano essere applicate di rimando; la Corte non ha ritenuto determinante questo profilo
art. 74 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di deposito di elementi probatori nel fascicolo dibattimentale; la Corte ha ritenuto che il mancato inserimento degli originali non costituisca vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro di cose pertinenti al reato: la Corte ha sottolineato che il decreto di sequestro è un atto dovuto e può validamente attestare il possesso anche se la perquisizione fosse viziata
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di cassazione: la Corte ha escluso che il mancato inserimento del corpo del reato configuri un vizio deducibile ai sensi di tale articolo
Sentenze Corte costituzionale nn. 252/2020 e 219/2019
Richiamate per il principio secondo cui l'illegittimità dell'atto di perquisizione non si estende automaticamente a invalidare il successivo sequestro del corpo del reato
Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996 e Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020
Giurisprudenza di legittimità citata a sostegno del principio consolidato che il vizio della perquisizione non inficia automaticamente il decreto di sequestro e la prova del possesso
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina i fatti e la valutazione di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- L'illegittimità formale di una perquisizione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro: il decreto di sequestro, se regolare, può da solo comprovare il possesso del corpo del reato
- La mancata produzione o inserimento nel fascicolo dibattimentale degli originali del corpo del reato non costituisce automaticamente un vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per contestare un presunto travisamento della prova è necessario allegare al ricorso i documenti decisivi e dimostrare la rilevanza determinante dell'atto o dell'elemento censurato
- Le doglianze procedurali relative al mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore devono essere tempestivamente dedotte e supportate da elementi probatori specifici per poter rilevare effetti sanzionatori
- In fase difensiva è fondamentale acquisire e allegare agli atti tutte le certificazioni (es. attestazioni di falsità da parte della Banca d'Italia) e i verbali contestati, poiché la loro assenza può rendere inammissibile o inefficace la censura in cassazione
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