Cassazione Civile, Ordinanza n. 14416/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società e dal reclamo proposto avverso tale sentenza. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo invalide le procure alle liti utilizzate dal reclamante. In particolare ha ritenuto che la procura fosse stata rilasciata all'estero, che la sottoscrizione fosse stata autenticata in Italia dal difensore senza potere di autenticazione fuori dal territorio nazionale, che non fosse applicabile in senso sanante la disciplina emergenziale sulla procura "a distanza" e che, comunque, le procure fossero prive di copia del documento di identità e non rispettassero il requisito della trasmissione in forma informatica con firma digitale congiunta all'atto cui si riferiscono. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato nulle le procure rilasciate al difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non erano autosufficienti perché il ricorrente non aveva riportato né allegato il testo della procura né il contenuto delle note difensive cui la procura sarebbe stata allegata. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su un accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, circa il rilascio all'estero della procura; tale ratio rendeva irrilevanti le ulteriori doglianze. La Corte ha richiamato il precedente secondo cui è invalida la procura speciale rilasciata all'estero su foglio separato e trasmessa via PEC/posta elettronica non certificata con autenticazione in Italia della firma apposta all'estero. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati; è stato invece disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 l. fall.
la decisione di merito impugnata riguardava l'inammissibilità del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 83, comma 3, c.p.c.
procura speciale ... trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui la procura si riferisce
la procura alle liti, per essere valida nel deposito telematico, deve essere trasmessa come documento informatico firmato digitalmente e unito all'atto processuale cui si riferisce.
art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020
rilascio di procura "a distanza"
la norma emergenziale non è stata ritenuta idonea ad attribuire al difensore il potere di autenticare una procura rilasciata all'estero.
art. 1 l. 7 giugno 1993, n. 183
la procura rilasciata all'estero e autenticata in Italia non soddisfa il requisito richiesto per la validità dell'autenticazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure che investono la validità o il contenuto di una procura alle liti devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare o allegare il testo del mandato e i documenti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che la procura sia stata rilasciata all'estero, tale accertamento va specificamente censurato; in mancanza, tutte le ulteriori doglianze sulla validità della procura restano irrilevanti.
- È invalida la procura speciale rilasciata all'estero su foglio separato e trasmessa con modalità telematiche non conformi all'art. 83, comma 3, c.p.c., se l'autenticazione della sottoscrizione viene eseguita in Italia da un difensore privo di potere di autenticazione oltre i confini nazionali.
- La disciplina emergenziale sulla procura "a distanza" non può essere interpretata estensivamente sino ad attribuire al difensore il potere di autenticare una procura formata all'estero, se tale potere non risulta espressamente conferito dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →