Ordinanza n. 1131/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. di tutti gli atti, ignoti alle ricorrenti, con i quali il Parco Archeologico di Pompei ha approvato, autorizzato e attivato il servizio di accompagnamento e guida dei visitatori nei percorsi denominati “Pompei civica” e “Pompei quotidiana”; 2. di tutti gli atti, ignoti alle ricorrenti, con i quali, senza nuova procedura ad evidenza pubblica, è stato ampliato l’oggetto della concessione aggiudicata all’ATI composta da Vivaticket S.p.A. (mandataria), Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. e Almaviva S.p.A., con decreto n. 197 del 26.6.2025, all’esito della “gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati del Parco Archeologico di Pompei”, indetta dalla Direzione Generale del Parco Archeologico di Pompei con bando pubblicato in data 10.6.2024 (id. 4374670, CIG B1F3343DA3), cui è seguito il contratto sottoscritto tra le parti in data 28.10.2025 (prot. PA-Pompei 29/10/2025 contratto 164); 3. di ogni ulteriore atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti innanzi indicati, ancorché ignoto alle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di approvazione, autorizzazione e attivazione dei percorsi accompagnati “Pompei civica” e “Pompei quotidiana”, nonché atti connessi alla loro inclusione nell’ambito della concessione dei servizi museali integrati aggiudicata all’ATI Vivaticket, Opera Laboratori Fiorentini e Almaviva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti con cui il Parco Archeologico di Pompei ha attivato servizi di accompagnamento e guida dei visitatori e, secondo la prospettazione ricorrente, ha ampliato senza nuova procedura a evidenza pubblica l’oggetto della concessione dei servizi museali integrati aggiudicata all’ATI Vivaticket. Sono stati dedotti, in particolare, l’asserita modifica o integrazione del rapporto concessorio, poiché il servizio non sarebbe stato previsto dalla procedura originaria, e la violazione della l. n. 190/2023, sul presupposto che l’accompagnamento dei visitatori costituisse attività riservata alle guide turistiche abilitate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato della cognizione sommaria, di un idoneo fumus boni iuris. Quanto al primo profilo, ha ritenuto che i tour tematici fossero già previsti dall’art. 7.1 del Capitolato e fossero quindi confluiti nella concessione, escludendo una modifica o integrazione contrattuale. La previsione capitolare consentiva infatti percorsi tematici, anche proposti dal concessionario, con esempi meramente indicativi e non tassativi. Quanto al secondo profilo, il TAR ha ritenuto che l’art. 117, comma 2, lett. e), d.lgs. 42/2004 attribuisca espressamente al Parco, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, competenze relative ai servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica. Ne ha tratto, in via cautelare, che il Parco possa organizzare tour accompagnati e che tale disciplina speciale non appaia in contrasto con i principi generali della l. n. 190/2023 sulla professione di guida turistica. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
art. 7.1 del Capitolato
I percorsi, anche su proposta del concessionario, potranno altresì avere un criterio di tipo tematico e ricomprendere, ad esempio, gli orti e i giardini, i luoghi delle piante, Pompei agricola (con ciò intendendosi un percorso tematico con degustazioni attraverso i vigneti, gli oliveti, i frutteti).
La previsione è stata ritenuta idonea a ricomprendere già nella lex specialis i tour tematici, con esemplificazione non tassativa, escludendo una successiva modifica della concessione.
art. 117, comma 2, lett. e), d.lgs. 42/2004
i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro
La disposizione attribuisce, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, competenze specializzanti che consentono al Parco di organizzare servizi consistenti in tour accompagnati.
l. n. 190/2023
La legge disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio; secondo la valutazione cautelare del TAR, la disciplina non appare incompatibile con le competenze speciali attribuite al Parco dall’art. 117 d.lgs. 42/2004.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una concessione prevede percorsi di visita tematici, anche su proposta del concessionario, gli esempi contenuti nella clausola possono essere interpretati come meramente esemplificativi, salvo diversa, specifica limitazione; l’attivazione di tour analoghi non costituisce, per ciò solo, modifica o integrazione del contratto concessorio.
- L’art. 117, comma 2, lett. e), d.lgs. 42/2004 attribuisce agli istituti e luoghi della cultura competenze specifiche nell’organizzazione dei servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, comprese attività sostanzialmente consistenti nell’organizzazione di tour accompagnati.
- La disciplina generale della professione di guida turistica non esclude, di per sé, l’esercizio da parte degli istituti culturali delle competenze specialistiche loro attribuite dalla normativa di settore in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, purché l’attività concretamente svolta rientri nei servizi previsti dall’art. 117 d.lgs. 42/2004.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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