Cassazione Penale, Ordinanza n. 14788/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il diniego del permesso premio richiesto. Dal testo emerge che la decisione di merito si fondava sull'assenza di elementi idonei a dimostrare la definitiva cesura dei rapporti con la criminalità organizzata, sulla posizione di vertice del condannato in un sodalizio mafioso ancora attivo e sulle risultanze dell'osservazione intramuraria, ritenute non indicative di un serio processo di revisione critica. Nel ricorso si deducevano formalmente violazione di legge e vizi di motivazione, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che le censure erano comunque manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico il diniego del permesso premio, valorizzando la mancanza di prova della rottura definitiva con la criminalità organizzata, la posizione apicale del condannato in un'associazione mafiosa ancora operante e l'assenza di un effettivo percorso di revisione critica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non possono essere introdotte censure che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- Il diniego del permesso premio può essere legittimamente fondato, in presenza di condanna per appartenenza a contesti criminali organizzati, sull'assenza di elementi concreti che attestino la definitiva interruzione dei legami con l'associazione e sulla mancata emersione di un serio processo di revisione critica del condannato.
- Una motivazione del giudice di sorveglianza che sia adeguata, coerente e non manifestamente illogica non è sindacabile in cassazione solo perché il ricorrente propone una diversa lettura degli elementi fattuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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