Sentenza del 30/12/2022 n. 6507 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Ritenuta D'acconto - Sostituto D'imposta - Mancato Versamento Delle Ritenute - Solidarieta' Tra Sostituto E Sostituito - Non Sussiste. (1° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 9720190188665365000 relativa a IRPEF 2015 per € 3.284,45. Il ricorrente denunciava: notifica via PEC inesistente/irregolare (indirizzo mittente non presente nei pubblici registri), mancata o irregolare motivazione dell'atto, corretto versamento delle imposte dichiarate, e che non può essere addebitato al professionista il mancato versamento delle ritenute d'acconto operate ma non versate dal sostituto d'imposta (assenza di solidarietà). L'Agenzia eccepiva la regolarità della notifica e la legittimità dell'atto e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria (Sez. 17a Lazio) ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto inesistente la notifica via PEC perché il messaggio proveniva dall'indirizzo "notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it" non risultante nei pubblici elenchi (IndicePA / REGINDE / INI-PEC), con conseguente nullità insanabile della notifica e impossibilità di sanatoria o di applicare l'effetto del raggiungimento dello scopo. Sul merito ha confermato che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 10387/2019), non sussiste solidarietà tra sostituto e sostituito d'imposta: l'obbligo di versamento delle ritenute grava esclusivamente sul sostituto d'imposta, pertanto la pretesa tributaria non poteva essere imputata al contribuente. Condanna dell'appellante alle spese (€ 1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973
Richiamati come riferimento normativo in materia di ritenute e obblighi tributari; la pronuncia richiama il principio che il versamento della ritenuta è obbligazione autonoma del sostituto
Legge 24 marzo 1994 n. 53
Stabilisce che le notificazioni telematiche si eseguono mediante PEC agli indirizzi risultanti da pubblici elenchi; la Corte ha ritenuto invalida la notifica PEC proveniente da indirizzo non iscritto
DL 18 ottobre 2012 n. 179
Definisce i pubblici elenchi rilevanti (IndicePA, REGINDE, INI-PEC) per le notificazioni; la decisione applica questo principio per escludere validità della PEC non registrata
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD)
Istituisce l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione (IndicePA) per garantire la pubblicità e riconoscibilità degli indirizzi PEC delle PA; la sentenza fa leva su tale obbligo di trasparenza
Cassazione SS.UU.
Giurisprudenza fondamentale che afferma l'assenza di solidarietà tra sostituto e sostituito d'imposta: il professionista non risponde per l'omesso versamento delle ritenute operate; l'obbligo di versamento grava sul sostituto
Cassazione
Ha stabilito che la notifica deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici registri; principio richiamato e applicato dal Collegio
Giurisprudenza interna di supporto
Corte di Giustizia Tributaria sent. 3514/2022; CTR Lazio sent. 915/2022; Cass. ord. 3093/2020
Ulteriore giurisprudenza che conferma l'illegittimità di notifiche PEC provenienti da indirizzi non iscritti nei pubblici registri e l'insanabilità di tali notifiche
Massime di principio
- Perché una notifica via PEC sia valida deve essere inviata da un indirizzo risultante nei pubblici registri ufficiali (IndicePA, REGINDE, INI-PEC); in assenza di tale iscrizione la notifica è inesistente e non sanabile.
- La presenza del mittente PEC nei registri pubblici è requisito essenziale per la certezza della provenienza dell'atto e per la tutela del diritto di difesa del destinatario.
- Il mancato versamento delle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta è obbligazione autonoma che grava sul sostituto: non sussiste solidarietà fiscale che permetta di addebitare tale omesso versamento al sostituito (Cass. SS.UU. 10387/2019).
- Il contribuente che riceve una cartella relativa a ritenute non versate deve verificare e contestare sia la regolarità della notifica (verificando il mittente PEC nei pubblici elenchi) sia la responsabilità delle somme, dimostrando l'assenza di responsabilità diretta se le ritenute sono state operate ma non versate dal sostituto.
- In casi simili, prima di proporre opposizione o ricorso, controllare: (a) quale indirizzo PEC risulta come mittente e se è registrato nei pubblici elenchi; (b) la documentazione delle ritenute operate (fatture/parcelle e quietanze), e (c) se la pretesa è effettivamente rivolta alla persona giuridica o fisica corretta (eventuale difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione).
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