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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Mantova – Sportello Unico per l'Immigrazione, deducendo violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza e irragionevolezza della motivazione. Ha sostenuto di avere stipulato il contratto di soggiorno il 29 settembre 2023 e di avere lavorato fino al 30 novembre 2023, per complessive 40 giornate lavorative, superiori alle 39 giornate indicate dalla circolare ministeriale n. 37 del 16 dicembre 2016. Secondo il ricorrente, la mancata distribuzione delle giornate su tre mesi sarebbe dipesa esclusivamente dall'interruzione del rapporto da parte del datore di lavoro e non dalla sua volontà; il diniego avrebbe quindi violato proporzionalità e buona fede, omettendo inoltre di considerare la successiva assunzione con contratto a termine, poi trasformato a tempo indeterminato, presso un diverso datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 richieda, quale requisito minimo per la conversione, lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi prima della domanda. La circolare ministeriale n. 37/2016, per il settore agricolo, traduce tale requisito nella prestazione media di almeno 13 giornate mensili per tre mesi, per un totale di 39 giornate, sicché le giornate devono essere distribuite nell'arco del trimestre e non semplicemente raggiungere il totale complessivo. Nel caso concreto il ricorrente aveva lavorato soltanto un mese e venti giorni, dal 10 ottobre al 30 novembre 2023, e quindi non aveva maturato il periodo minimo trimestrale. Il principio di proporzionalità non poteva condurre a disapplicare la disciplina legislativa. L'attività successiva come operaio verniciatore non era computabile, perché svolta in un settore diverso da quello stagionale e dopo la scadenza del permesso stagionale. È stata inoltre respinta la tesi fondata sulla buona fede e sull'interruzione del rapporto per volontà datoriale: dagli artt. 24, comma 1, e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 deriva che, scaduto il titolo, al lavoratore stagionale che abbia perso l'occupazione anche per causa non imputabile non può essere rilasciato un permesso per attesa occupazione; a maggior ragione non può essere ottenuto, tramite conversione, un titolo ordinario più favorevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La disposizione stabilisce un requisito temporale minimo inderogabile di tre mesi di attività lavorativa stagionale svolta prima della domanda di conversione.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    È richiamato insieme all'art. 22, comma 11, per escludere una posizione più favorevole del lavoratore stagionale il cui rapporto sia cessato e il cui titolo di soggiorno sia scaduto.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Esclude il rilascio del permesso per attesa occupazione al lavoratore stagionale che abbia perso il lavoro, anche per causa non imputabile, quando il titolo di soggiorno sia scaduto.

  • circolare ministeriale n. 37 del 16 dicembre 2016

    Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate «a giornate» e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

    La circolare applica il requisito trimestrale al lavoro agricolo richiedendo una media di 13 giornate per ciascuno dei tre mesi, non il mero raggiungimento di 39 giornate concentrate in un periodo inferiore.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi prima della presentazione della domanda.
  • Nel settore agricolo, il requisito trimestrale non è soddisfatto dal solo raggiungimento del numero complessivo di 39 giornate lavorative: le giornate devono essere distribuite, secondo la circolare ministeriale n. 37/2016, nella misura media di almeno 13 giornate per ciascuno dei tre mesi lavorativi.
  • Il principio di proporzionalità non può essere utilizzato per disapplicare il requisito temporale previsto dalla legge per la conversione del permesso stagionale.
  • L'attività lavorativa successiva svolta in un settore diverso da quello stagionale e dopo la scadenza del permesso stagionale non può essere computata ai fini della conversione.
  • La cessazione del rapporto stagionale per volontà del datore di lavoro e senza colpa del lavoratore non consente, dopo la scadenza del titolo, né il rilascio del permesso per attesa occupazione né, a maggior ragione, la conversione in un ordinario permesso per lavoro subordinato in assenza del requisito legale.
  • La finalità del requisito minimo trimestrale è verificare la serietà e la non strumentalità del rapporto stagionale, evitando che il lavoro stagionale sia utilizzato come espediente per ottenere più facilmente un titolo ordinario di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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