Cassazione Civile, Ordinanza n. 03423/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico per gli anni 2007 e 2008, fondato su indici di capacità contributiva quali l’acquisto, insieme al coniuge, di un immobile, l’acquisto di un’autovettura, la disponibilità di ulteriori veicoli e immobili e un conferimento sociale. La CTP e poi la CTR avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione ha proposto otto motivi: violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sullo Statuto del contribuente; contestazione dell’assunto della CTR circa l’avvenuto contraddittorio; censura sulla sottoscrizione dell’avviso e sul potere di firma del funzionario; doglianze sulla tenuta della presunzione redditometrica e sull’inversione dell’onere della prova; omesso esame di fatti decisivi e insufficienza della motivazione; ulteriore censura sulla motivazione dell’atto e sull’asserita sanatoria del vizio tramite il giudizio di impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul contraddittorio endoprocedimentale, osservando che per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di previo contraddittorio e che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità precedenti al 2009, l’obbligo non era ancora previsto. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla firma dell’atto, rilevando che la CTR aveva accertato in fatto la prova del potere di firma del funzionario e che non è richiesta la qualifica dirigenziale del delegato. Ha ritenuto infondati i motivi sulla presunzione redditometrica, affermando che l’accertamento sintetico può fondarsi su indici presuntivi anche singoli e che la disponibilità dei beni integra una presunzione legale di capacità contributiva superabile solo con prova contraria idonea del contribuente. Ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi perché la CTR aveva considerato le difese del contribuente e perché questi aveva prodotto solo prospetti e tabelle di parte, privi di adeguato valore probatorio. Ha infine dichiarato inammissibile l’ultimo motivo per intrinseca contraddittorietà e mancanza di un chiaro nesso tra vizio di motivazione e lamentato difetto di contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata tempestiva costituzione dell’Agenzia con controricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Per le annualità anteriori al 2009 l’accertamento sintetico poteva essere legittimamente emesso anche senza contraddittorio endoprocedimentale; la disponibilità dei beni-indice fonda una presunzione legale di capacità contributiva, superabile con prova contraria del contribuente.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel quadro delle censure del ricorrente, ma la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo oltre a confermare la legittimità dell’accertamento sintetico impugnato.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul contraddittorio e sull’accertamento, senza rilievo autonomo nella motivazione decisoria.
art. 51 TUIR
Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica interpretazione della Corte ai fini decisori.
artt. 6 e 12 L. n. 212/2000
Il contraddittorio e le garanzie dello Statuto del contribuente non sono stati ritenuti violati nel caso concreto, perché per i tributi non armonizzati non opera un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio; la Corte lo considera nel ragionamento sulla differenza tra tributi armonizzati e non armonizzati.
art. 2697 c.c.
Il contribuente, una volta dimostrati gli indici presuntivi della capacità contributiva, deve offrire prova contraria della provenienza non reddituale delle somme necessarie.
art. 2728 c.c.
La disponibilità di beni e fattori-indice dell’accertamento sintetico integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono concorrere alla ricostruzione del reddito; la Corte ribadisce che il ragionamento presuntivo può anche basarsi su un solo elemento.
art. 3 L. n. 549/1995
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure; non emerge una specifica regola decisoria autonoma.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale del delegato.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
L’obbligo specifico di contraddittorio per l’accertamento sintetico, introdotto nel 2010, si applica solo dal periodo d’imposta 2009.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010
Ha introdotto la formulazione dell’art. 38, comma 7, che prevede il contraddittorio nell’accertamento sintetico per i periodi successivi.
L. n. 122/2010
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per la decorrenza della disciplina sul contraddittorio nell’accertamento sintetico.
art. 14 L. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma incidenza nella soluzione della controversia.
art. 14-bis L. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul contraddittorio, senza autonoma portata decisoria nel testo.
art. 14-ter L. n. 296/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul contraddittorio, senza autonoma portata decisoria nel testo.
art. 7 L. n. 212/2000
La motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per contraddittorietà e difetto di specificazione del nesso con il lamentato vizio.
art. 3 L. n. 241/1990
Invocato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico non sia stato considerato dal giudice; nella specie la CTR aveva invece valutato le difese del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico relativo a annualità anteriori al 2009 non è richiesto, in via generale, un previo contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni normative.
- Per i tributi non armonizzati l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale non opera automaticamente come per i tributi armonizzati; la sua violazione comporta invalidità solo quando la legge lo preveda espressamente.
- La disponibilità di beni o altri fattori-indice di capacità contributiva consente all’Amministrazione di fondare un accertamento sintetico su una presunzione legale relativa, che il contribuente può vincere solo con prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle somme.
- Nel giudizio di impugnazione dell’accertamento sintetico, il contribuente non assolve l’onere probatorio con mere tabelle, prospetti o allegazioni di parte, essendo necessaria documentazione concreta e specifica.
- Il ragionamento presuntivo non richiede necessariamente una pluralità di indizi: può essere sorretto anche da un solo elemento, se idoneo a fondare la presunzione.
- L’avviso di accertamento è valido se sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale del soggetto delegato alla firma.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non ricorre quando la sentenza mostri di aver considerato le difese e gli elementi addotti dalla parte.
- La censura sulla motivazione dell’atto impositivo è inammissibile se formulata in modo contraddittorio o senza indicare con precisione il nesso tra il vizio dedotto e la decisività della doglianza.
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