Sentenza n. 644/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento interdittivo con il quale il SUAP Associato Unione dei Comuni del Sarrabus ha ordinato al ricorrente la cessazione immediata dell'intervento di “avvio attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo del SUAP Associato che ordinava la cessazione immediata dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento interdittivo adottato dal SUAP Associato dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, il 21 gennaio 2026, il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e alle relative domande, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; l’amministrazione intimata, inoltre, non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Pur non essendo rituale la rinuncia, per mancata notificazione alle altre parti nel termine previsto, la dichiarazione del difensore è stata ritenuta univoca manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito. Non vi è stata regolazione delle spese, poiché l’amministrazione intimata non si è costituita. Il TAR ha dato atto che la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio sarà effettuata con successivo decreto collegiale, previa verifica della Segreteria.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso, per essere rituale, deve essere notificata alle altre parti nel termine previsto; il mero deposito non integra una rinuncia processuale formalmente valida.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza di una rinuncia rituale, una dichiarazione inequivoca del ricorrente può manifestare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito e giustificare la declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non produce gli effetti propri della rinuncia processuale rituale se non è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, anche quando sia stata depositata nel fascicolo processuale.
- La dichiarazione univoca del ricorrente o del suo difensore dalla quale emerga il sopravvenuto disinteresse alla decisione di merito consente al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, pur in assenza di una rinuncia rituale.
- Quando l’amministrazione intimata non si costituisce in giudizio, la declaratoria di improcedibilità non comporta una regolazione delle spese di lite a suo favore o a suo carico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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