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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento della nota prot. n. 8365 del 25.06.2021, notificata in pari data a mezzo pec, del Comune di Valenzano, Settore V (Tecnico – Urbanistica) con cui è stata dichiarata la sussistenza di plurimi motivi ostativi alla formazione della SCIA alternativa al PDC in data 08.02.2021, prot. n. 1978, per la demolizione di un rustico con destinazione di attrezzatura sportiva e ricostruzione di edificio per civili abitazioni, ai sensi dell'art. 4 LR n.14/2009 e s.m.i. e del DL n.76/2020 (Piano Casa) su area tipizzata F/3 del vigente Programma di Fabbricazione ed anche annullata d’ufficio; della comunicazione di avvio di procedimento di annullamento prot. n. 6385 del 13.05.2021 emessa dal Comune di Valenzano - Settore V (Tecnico-Urbanistica); del preavviso di diniego prot. n. 3208 del 04.03.2021 emesso dal Comune di Valenzano Settore V (Tecnico-Urbanistica); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto; nonché per la condanna del Comune di Valenzano al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Giustizia amministrativa202101077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che dichiarava la sussistenza di motivi ostativi alla formazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire e ne dichiarava l’annullamento, relativa a demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso da attrezzatura sportiva a residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di un’area classificata F3-attrezzature sportive e titolare di precedenti permessi di costruire per la realizzazione di una struttura sportiva rimasta allo stato rustico, ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con applicazione delle premialità previste dalla l.r. Puglia n. 14/2009 e cambio di destinazione d’uso in residenziale. Il Comune, dopo preavviso di diniego, comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio e contraddittorio procedimentale, ha adottato la nota impugnata, individuando sei motivi ostativi e dichiarando altresì annullata la SCIA. La società ha impugnato la nota, gli atti procedimentali presupposti e ogni atto connesso, deducendo dieci motivi di ricorso, contestando singolarmente le ragioni ostative, anche quelle superate nel corso della partecipazione. In particolare, con il quinto motivo ha sostenuto che l’omessa quantificazione e corresponsione del costo di costruzione non potesse impedire la formazione del titolo, poiché, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, il contributo sarebbe determinato al rilascio del titolo e versato durante l’esecuzione dei lavori. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria per i danni subiti e subendi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando preliminarmente che l’atto impugnato era fondato su plurime ragioni autonome e che la resistenza di una sola di esse era sufficiente a sostenere la decisione, rendendo superfluo l’esame delle altre censure secondo il principio della ragione più liquida. Ha esaminato il quinto motivo, relativo all’omessa quantificazione e corresponsione del costo di costruzione, e lo ha respinto. L’art. 5, comma 3, della l.r. Puglia n. 14/2009 subordina espressamente la formazione del titolo edilizio relativo agli interventi previsti dalla legge regionale alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380/2001. Secondo il TAR, la disciplina regionale integra quella nazionale e, per questo specifico profilo, prevale in base al principio di specialità sulla disciplina generale invocata dalla ricorrente. Poiché il contributo non era stato quantificato né versato, la SCIA alternativa non si era mai perfezionata. Ne consegue che l’atto comunale aveva natura sostanzialmente dichiarativa dell’inesistenza del titolo, mentre il riferimento all’annullamento d’ufficio aveva carattere meramente rafforzativo e pleonastico. La reiezione della censura decisiva ha determinato l’improcedibilità per difetto di interesse delle ulteriori doglianze, comunque ritenute infondate per le ragioni richiamate dalle difese comunali. Anche la domanda risarcitoria è stata respinta in quanto dipendente dalla domanda impugnatoria. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, l.r. Puglia n. 14/2009

    La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato: a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. n. 380/2001

    La norma regionale subordina espressamente la formazione del titolo edilizio alla corresponsione del contributo di costruzione; la disciplina regionale integra quella nazionale e prevale, per tale profilo, in base al principio di specialità.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina generale sul contributo di costruzione non trova applicazione nei termini invocati dalla ricorrente, poiché la disciplina regionale speciale subordina la formazione del titolo alla corresponsione del contributo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale speciale subordina espressamente la formazione di un titolo edilizio alla corresponsione del contributo di costruzione, tale adempimento costituisce condizione per il perfezionamento del titolo e non un’obbligazione differibile alla fase di esecuzione dei lavori secondo la disciplina generale.
  • In presenza di un atto amministrativo fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure per sostenere la legittimità dell’esito, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori doglianze; queste ultime possono essere dichiarate improcedibili per difetto di interesse.
  • Se una SCIA alternativa al permesso di costruire non si perfeziona per il mancato avveramento di una condizione legale, l’intervento comunale che ne rileva l’inesistenza ha natura dichiarativa; l’eventuale qualificazione dell’atto come annullamento d’ufficio assume carattere meramente rafforzativo e pleonastico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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