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Sentenza

Sentenza n. 3238/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento: - del provvedimento prot. cat.-OMISSIS-, notificato in data 4 febbraio 2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo del passaporto, depositata in data 19 ottobre 2022; - di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202300659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del passaporto adottato dal Questore in ragione di condanne penali, comprese pene pecuniarie e una pena detentiva non ancora dichiarata estinta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del passaporto deducendo, anzitutto, il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni ostative. Ha inoltre contestato che le condanne al pagamento di multe potessero giustificare il diniego: per due multe ha riferito di avere presentato un'istanza al giudice dell'esecuzione penale per ottenere la declaratoria di prescrizione della pena, senza tuttavia allegare che tale estinzione fosse stata dichiarata; quanto alla terza multa, ha dedotto di averla pagata successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, senza provare che fosse intervenuta una declaratoria giurisdizionale di estinzione della pena. Il ricorrente ha poi sostenuto che non potesse assumere rilievo ostativo una sentenza relativa a una pena detentiva, poiché l'esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.; anche in questo caso, però, non risultava dichiarata l'estinzione della pena per esito positivo della misura alternativa alla detenzione. Infine, ha lamentato il mancato esame della propria situazione personale e lavorativa e della necessità del passaporto per lo svolgimento dell'attività professionale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione, poiché il provvedimento descriveva sufficientemente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del diniego. Il potere esercitato dall'amministrazione è stato qualificato come vincolato. Quanto alle prime due multe, la mera presentazione di un'istanza per la declaratoria di prescrizione non dimostrava l'intervenuta estinzione della pena; le condanne, pertanto, permanevano e conservavano efficacia ostativa. Quanto alla terza multa, il pagamento effettuato dopo l'adozione del diniego non poteva incidere sulla validità dell'atto, riferita alla situazione esistente al momento della sua adozione; inoltre, non era stata provata una successiva declaratoria giurisdizionale di estinzione della pena. Anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non equivaleva alla sua estinzione: non risultando un esito positivo della misura alternativa e la conseguente declaratoria estintiva, permaneva la ragione ostativa al rilascio del passaporto. Infine, la natura vincolata del potere impediva all'amministrazione di bilanciare l'interesse pubblico all'esecuzione della pena con le esigenze personali e lavorative del richiedente. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non determina, di per sé, l'estinzione della pena né elimina la sua efficacia ostativa al rilascio del passaporto, finché non intervenga la declaratoria di estinzione per esito positivo della misura alternativa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il diniego di rilascio o rinnovo del passaporto fondato su condanne penali ostative costituisce esercizio di un potere vincolato, sicché l'amministrazione deve verificare la permanenza della causa ostativa senza effettuare un bilanciamento discrezionale con le esigenze personali o lavorative del richiedente.
  • La mera presentazione di un'istanza diretta a ottenere la prescrizione o l'estinzione della pena non elimina la causa ostativa al rilascio del passaporto in assenza della relativa declaratoria giurisdizionale.
  • Il pagamento di una multa effettuato dopo l'adozione del diniego del passaporto non incide sulla legittimità dell'atto, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; occorre comunque la prova dell'intervenuta estinzione della pena.
  • La sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. non equivale alla sua estinzione e non fa venir meno, da sola, la relativa efficacia ostativa al rilascio del passaporto.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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