Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04940/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che li aveva ritenuti responsabili di ricettazione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, ossia il loro esame, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto disporlo anche in appello dopo il giudizio abbreviato secco. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione sulla responsabilità e, in particolare, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, lamentando una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove. Con il terzo motivo hanno contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo ingiustificata la sua esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata assunzione dell'esame degli imputati, affermando che tale esame non integra un mezzo di prova decisivo ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. e che la circostanza del rito abbreviato non rende viziata la motivazione della Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto non consentito il secondo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, mentre la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla sussistenza del dolo, valorizzando il rapporto di parentela tra gli imputati e la pluralità di transazioni in un lasso di tempo molto ravvicinato, indice della consapevolezza della provenienza delittuosa della carta di credito utilizzata. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto non specifico, trattandosi della mera riproposizione di censure già disattese in appello; ha inoltre richiamato la motivazione di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p., basata sull'ingente danno economico arrecato alla vittima e sulle modalità particolarmente odiose della condotta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    l'esame dell'imputato ... non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio

    La mancata assunzione dell'esame dell'imputato non integra, di regola, vizio deducibile in cassazione come omessa assunzione di prova decisiva, perché si tratta di una diversa prospettazione difensiva e non di una prova decisiva in senso tecnico.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità prevista all'art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base di valutazioni concrete inerenti all'entità del danno e alle modalità della condotta; il diniego è insindacabile se sorretto da motivazione non illogica e non meramente apparente.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui in cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, né effettuare una rilettura del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata assunzione dell'esame dell'imputato non può essere automaticamente qualificata come omissione di prova decisiva, poiché tale atto spesso si risolve in una mera diversa lettura difensiva dei fatti e non in un mezzo di prova decisivo ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito probatorio o una nuova ricostruzione dei fatti: la Corte di cassazione verifica solo la tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • La sussistenza del dolo nella ricettazione può essere desunta da elementi sintomatici quali i rapporti tra gli imputati, la rapidità e pluralità delle operazioni compiute e il complesso delle circostanze che rendano evidente la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia prodotto un danno economico rilevante o presenti modalità esecutive particolarmente odiose; il relativo diniego è insindacabile se adeguatamente motivato.
  • La riproposizione in cassazione di censure già confutate dal giudice di merito, senza un'argomentazione specifica contro la sentenza impugnata, rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.