Cassazione Penale, Sentenza n. 12696/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) a carico di Salvatore Giannasio, per aver attestato falsamente fatture al fine di ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n.34 (importo erogato €10.466,00). Disputa sulla competenza territoriale: Potenza e Matera hanno emesso declinatorie diverse; il nodo è se il reato si consuma nel luogo in cui il beneficiario ha materialmente incassato il denaro (conto corrente nel circondario di Potenza) oppure nel luogo in cui l'ente erogante dispone l'accredito (Agenzia delle Entrate con sede a Roma, che ha disposto l'accredito il 3 luglio 2020). Inoltre rilevante la questione procedurale sulle misure cautelari adottate ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e sulla conseguente stasi processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo di competenza e lo ha risolto affermando la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari di Roma. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto che il reato di cui all'art. 316-ter c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga il contributo (atto di disposizione dell'accredito) — qui l'Agenzia delle Entrate con sede a Roma — e non nel luogo ove il beneficiario materialmente riscuote i fondi. Sul piano processuale, la Corte ha inoltre chiarito che le misure disposte ai sensi dell'art. 27 c.p.p. hanno natura interinale e che la successione di declinatorie di competenza può determinare uno stallo risolvibile con la declaratoria di conflitto ex art. 32 c.p.p.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma con l'atto di erogazione dell'ente pubblico (la disposizione di accredito), perché è in quel momento che si verifica la deminutio patrimonii dell'ente erogante; pertanto la competenza territoriale si radica nel luogo della sede dell'ente erogante
art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Norma che prevedeva il contributo a fondo perduto oggetto della domanda: costituisce il titolo normativo dell'erogazione contestata
art. 27 cod. proc. pen.
Regola la misura cautelare disposta dal giudice a fronte di una declinatoria di competenza; la misura ha carattere interinale e cessa se il giudice indicato come competente non provvede entro il termine previsto
art. 22, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
La declinatoria di competenza resa nel corso delle indagini produce effetti limitati al provvedimento richiesto e comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero
art. 28, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente la proposizione del conflitto negativo quando più giudici ordinari hanno rifiutato di prendere cognizione degli stessi fatti attribuiti alle stesse persone
art. 32 cod. proc. pen.
Disciplina la risoluzione del conflitto di competenza da parte dell'autorità competente (Cassazione), necessario quando si determina uno stallo processuale
art. 54-bis cod. proc. pen.
Richiamata come criterio di raccordo tra uffici del pubblico ministero in tema di contrasti positivi; utile nel confronto ermeneutico sui conflitti fra uffici
art. 30, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza per la valutazione degli effetti della proposizione del conflitto sulla sospensione del procedimento; utile per valutare l'efficacia delle misure cautelari in corso di conflitto
Massime di principio
- Per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) il luogo di consumazione rilevante ai fini della competenza territoriale è il luogo dove l'ente erogante dispone l'accredito (sede dell'ente), non il luogo di incasso materiale da parte del beneficiario
- In presenza di più declinatorie di competenza che determinano stallo procedurale, è ammissibile il conflitto negativo fra giudici per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 32 c.p.p.; la Cassazione risolve il contrasto
- Le misure adottate ai sensi dell'art. 27 c.p.p. hanno natura interinale (finalizzate a preservare l'efficacia del provvedimento) e non risolvono automaticamente la questione di competenza di merito se non seguite da un provvedimento definitivo dal giudice indicato come competente
- In valutazioni pratiche, verificare sempre: a) quale ente pubblico ha materialmente disposto l'accredito e la sua sede; b) la data e il luogo dell'atto di erogazione; c) la natura interinale di eventuali provvedimenti ex art. 27 c.p.p. e i termini per l'eventuale adempimento del giudice indicato come competente
- Quando l'erogazione dipende da un ente con centro erogante unico (es. Agenzia nazionale con sede in altra provincia), privilegiare la competenza del tribunale nel cui circondario ha sede l'ente erogante per evitare frammentazione delle indagini
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