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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento sintetico del reddito per l'anno 2008 mediante redditometro: l'Ufficio aveva attribuito al contribuente capacità contributiva per la disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata, una residenza secondaria in multiproprietà e per il sostegno al 100% delle spese di mutuo e mantenimento di un immobile di 300 mq di proprietà della coniuge. Sono stati recuperati a tassazione maggiori redditi con sanzioni e interessi. In primo grado l'atto era stato annullato; la C.T.R. ha confermato l'annullamento ritenendo, in sintesi, che non sussistesse lo scostamento reddituale reiterato e che il contribuente avesse dimostrato la disponibilità di somme tassate alla fonte derivanti da disinvestimenti idonee a coprire le spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul quarto e sesto motivo: ha ritenuto nulla la sentenza della C.T.R. perché il resistente (vincitore in primo grado) aveva tardivamente riproposto in appello una questione che era stata considerata assorbita in primo grado, violando gli obblighi di specifica e tempestiva riproposizione previsti dall'art. 56 D.Lgs. 546/1992; inoltre ha censurato la C.T.R. per aver ritenuto sufficiente la mera dimostrazione di "redditi tassati alla fonte e provenienti da disinvestimenti" senza valutare l'entità, la durata del possesso e le circostanze che indichino l'impiego di tali somme per sostenere le spese contestate, elemento necessario per vincere la presunzione di capacità contributiva del redditometro. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    norma che disciplina gli accertamenti e l'uso di indagini e documentazione bancaria ai fini reddituali; utilizzata come base procedurale per la verifica dei movimenti bancari

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    prevede il metodo sintetico (redditometro): la disponibilità di beni/servizi è elemento-indicatore di capacità contributiva e legittima presunzione cui l'Amministrazione non è tenuta ad aggiungere altre prove; l'onere probatorio grava sul contribuente che vuole dimostrare la non imponibilità o l'origine non reddituale delle somme

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    stabilisce che le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate: l'appellato deve riproporle espressamente e tempestivamente nell'atto di costituzione in appello, altrimenti sono inammissibili

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    norma procedurale integrativa del rito tributario richiamata nel tema della formazione del tema decidendum in appello

  • Codice di procedura civile, art. 112

    richiamato in relazione ai doveri del giudice sulla formazione del thema decidendum e sulla motivazione; la Corte ha rilevato inosservanza correlata alla decisione su questioni non tempestivamente riproposte

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    ragione di cassazione per nullità della sentenza per violazione delle norme sulla formazione del decisum; utilizzata per censurare la pronuncia che si è pronunciata su questioni ritenute rinunziate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    richiamato in relazione alla falsa applicazione/violazione di norme di diritto (es. art. 38 DPR 600/1973 e art. 2697 c.c.) e alla conseguente rilevanza ai fini del sindacato di legittimità

  • Art. 23 Cost.

    richiamato nella parte che giustifica la riserva di legge per la determinazione del reddito e la funzione meramente accertativa dei decreti ministeriali che applicano parametri del redditometro

  • Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 (tabella allegata)

    contengono i coefficienti/tabella usati dal redditometro per attribuire valori ai beni/servizi; svolgono funzione accertativa e probatoria

  • Codice civile, art. 2728

    presunzione legale collegata alla disponibilità di beni: la disponibilità integra una presunzione di capacità contributiva che richiede prova contraria adeguata da parte del contribuente

  • Codice civile, art. 2697

    principio sull'onere della prova: nella materia del redditometro il contribuente deve provare l'origine non imponibile delle somme e la loro entità/durata/impiego per scalfire la presunzione

Massime di principio

  • In materia di accertamento sintetico (redditometro) l'Amministrazione deve dimostrare solo l'esistenza degli elementi-indicatore (beni, servizi) previsti dalle tabelle: da ciò nasce una presunzione legale di capacità contributiva.
  • Il contribuente che contesta un accertamento sintetico ha l'onere di provare non solo la presenza di redditi alternativi, ma anche la loro entità e la durata del possesso e, quanto possibile, circostanze che suggeriscano l'utilizzo di tali somme per sostenere le spese contestate; la mera produzione di documentazione generica su disinvestimenti o redditi tassati alla fonte è insufficiente.
  • Nel processo tributario l'appellato che intende far valere questioni che in primo grado erano state ritenute assorbite deve riproporle in modo specifico e tempestivo (nella costituzione/codiceduzioni in appello); altrimenti tali questioni si considerano rinunciate e il giudice d'appello non può decidere su di esse.
  • Se una decisione di merito manca di esaminare l'entità e la durata delle disponibilità dichiarate dal contribuente o non motiva come tali disponibilità incidano sulle spese contestate, la sentenza può essere censurata per violazione della corretta ripartizione dell'onere della prova e per erronea applicazione delle regole del redditometro.
  • In presenza di vizi procedurali (es. decisione su questioni non tempestivamente riproposte) o di carenze motivazionali rilevanti in ordine all'onere probatorio, la Corte di cassazione può cassare la sentenza con rinvio per nuovo esame.

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