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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24694/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 09/02/2022 (riunione di due procedimenti e riduzione della pena): sei motivi articolati in particolare su: (1) mancata esclusione del dolo per le violazioni contestate (art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011 e artt. correlati) in ragione delle comunicazioni di spostamento fornite dall'imputato; (2) mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (3) mancata applicazione della scriminante per reazione a atto arbitrario dei pubblici ufficiali (putativa) rispetto all'art. 337 c.p.; (4) ancora richiesta di art. 131-bis con riferimento all'art. 337 c.p.; (5) censura sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); (6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva (art. 69 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi quattro motivi (aspecificità, mera reiterazione di doglianze di merito o insussistenza della scriminante). Ha invece accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale dell'applicazione della recidiva: la Corte territoriale e il giudice di primo grado non hanno spiegato concretamente l'accresciuta pericolosità dell'imputato che giustifichi l'aggravamento. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di recidiva e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto e sul conseguente trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011

    Norma contestata in relazione alle comunicazioni di domicilio: la Corte di merito ha ritenuto sussistente il dolo generico in considerazione della tardività e insufficienza delle comunicazioni fornite dall'imputato.

  • art. 81 comma secondo c.p.

    Richiamato in ordine alla continuazione tra reati; usato per individuare il reato più grave ai fini del cumulo/indicazione della pena.

  • art. 337 c.p.

    Contestato per la condotta verso pubblici ufficiali; la Corte ha escluso la scriminante della reazione ad atto arbitrario ritenendo non provata l'arbitrarietà intesa come attività perseguitoria o volontà di strumentalizzare il potere da parte degli agenti.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte d'appello ha valutato negativamente l'applicabilità richiamando la necessità di una valutazione complessiva e motivata; ha rilevato l'abitualità della condotta come ostativa.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva: la Cassazione ha ritenuto che l'applicazione della recidiva da parte dei giudici di merito mancasse di motivazione circa l'accresciuta pericolosità, e per questo ha annullato la decisione su tale punto.

  • art. 69 c.p.

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di legittimità ha ritenuto opportuno rinviare la valutazione del bilanciamento tra attenuanti e recidiva dopo che la recidiva sia stata riconsiderata in merito.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Voci di doglianza tipiche in ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficienza/contraddittorietà della motivazione): la Cassazione ha analizzato i motivi in questi termini, dichiarando parte inammissibile e parte fondata.

  • art. 623 comma 1 c.p.p.

    Dispositivo che ha consentito il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto della recidiva e sul conseguente trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: non è ammessa una rivalutazione dei fatti se non è prospettato un ragionevole dubbio; il controllo è limitato alla correttezza dell'iter argomentativo e alla completezza della motivazione.
  • L'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) richiede motivazione specifica: i giudici devono indicare perché i precedenti comportamenti determinano una maggiore pericolosità sociale che giustifichi l'aggravamento della pena; la mancata motivazione comporta annullamento e rinvio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata di modalità, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo; la ripetizione di reati della stessa natura o la abitualità possono escluderne l'applicabilità.
  • La scriminante della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale richiede la prova di un comportamento effettivamente «arbitrario» inteso come perseguimento di scopi estranei alle attribuzioni e come attività ingiustamente persecutoria; semplici eccessi o il convincimento soggettivo dell'agente non sono sufficienti.
  • Quando si contesta la mancata prevalenza delle attenuanti sulle circostanze aggravanti (es. recidiva), è necessario che il giudice espliciti il bilanciamento e la gerarchia delle ragioni che hanno portato al risultato; l'assenza di tale bilanciamento è vizio motivazionale.
  • Nelle impugnative è fondamentale chiedere al giudice di merito una motivazione puntuale sui profili di fatto e di pericolosità per ottenere l'annullamento in cassazione: le censure generiche o meramente reiterative rischiano l'inammissibilità.

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