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Ordinanza

Ordinanza n. 496/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del Comune di Fondi del 3 febbraio 2025, recante la richiesta, nei confronti del ricorrente, di ulteriori somme e oneri concessori in relazione alla sua domanda di condono edilizio.

Giustizia amministrativa202500343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di ulteriori somme e oneri concessori in relazione a una domanda di primo condono edilizio già definita con rilascio del titolo in sanatoria nel 2006

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Fondi del 3 febbraio 2025 con cui gli sono state richieste ulteriori somme e oneri concessori in relazione a una domanda di primo condono edilizio, già corredata dal pagamento dell’oblazione e degli altri contributi e definita con il rilascio del titolo in sanatoria nel 2006. Il ricorrente ha depositato soltanto la prima pagina del provvedimento impugnato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha quindi ritenuto necessario acquisire il provvedimento integrale e una relazione comunale puntuale e documentata sui fatti di causa, nonché sulle censure formulate nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori. Entrambe le parti devono produrre il provvedimento impugnato in forma integrale; il Comune di Fondi deve inoltre depositare, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, una relazione puntuale e documentata sui fatti di causa e una specifica presa di posizione sulle censure ricorsuali. Il ricorrente può formulare contestualmente le proprie valutazioni sui medesimi aspetti. Il Tribunale si è riservato di valutare eventuali inadempimenti, totali o parziali, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza pubblica dell’11 novembre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il giudice li richiama quali disposizioni fondanti i poteri istruttori esercitati nel giudizio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il Tribunale si riserva di valutare il comportamento delle parti e gli effetti dell’eventuale inadempimento dell’ordine istruttorio secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta non consente di esaminare compiutamente l’atto impugnato e i fatti controversi, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione dell’atto in forma integrale e di una relazione documentata dell’amministrazione sui fatti e sulle censure dedotte.
  • L’amministrazione ritualmente intimata ma non costituita può essere destinataria di un ordine istruttorio volto a chiarire la vicenda amministrativa e a prendere posizione specifica sulle censure del ricorso.
  • L’ordine istruttorio deve indicare gli adempimenti richiesti e un termine perentorio di esecuzione; l’inottemperanza totale o parziale può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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