Ordinanza n. 496/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Fondi del 3 febbraio 2025, recante la richiesta, nei confronti del ricorrente, di ulteriori somme e oneri concessori in relazione alla sua domanda di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di ulteriori somme e oneri concessori in relazione a una domanda di primo condono edilizio già definita con rilascio del titolo in sanatoria nel 2006
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Fondi del 3 febbraio 2025 con cui gli sono state richieste ulteriori somme e oneri concessori in relazione a una domanda di primo condono edilizio, già corredata dal pagamento dell’oblazione e degli altri contributi e definita con il rilascio del titolo in sanatoria nel 2006. Il ricorrente ha depositato soltanto la prima pagina del provvedimento impugnato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha quindi ritenuto necessario acquisire il provvedimento integrale e una relazione comunale puntuale e documentata sui fatti di causa, nonché sulle censure formulate nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori. Entrambe le parti devono produrre il provvedimento impugnato in forma integrale; il Comune di Fondi deve inoltre depositare, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, una relazione puntuale e documentata sui fatti di causa e una specifica presa di posizione sulle censure ricorsuali. Il ricorrente può formulare contestualmente le proprie valutazioni sui medesimi aspetti. Il Tribunale si è riservato di valutare eventuali inadempimenti, totali o parziali, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza pubblica dell’11 novembre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il giudice li richiama quali disposizioni fondanti i poteri istruttori esercitati nel giudizio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Tribunale si riserva di valutare il comportamento delle parti e gli effetti dell’eventuale inadempimento dell’ordine istruttorio secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Quando la documentazione prodotta non consente di esaminare compiutamente l’atto impugnato e i fatti controversi, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione dell’atto in forma integrale e di una relazione documentata dell’amministrazione sui fatti e sulle censure dedotte.
- L’amministrazione ritualmente intimata ma non costituita può essere destinataria di un ordine istruttorio volto a chiarire la vicenda amministrativa e a prendere posizione specifica sulle censure del ricorso.
- L’ordine istruttorio deve indicare gli adempimenti richiesti e un termine perentorio di esecuzione; l’inottemperanza totale o parziale può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
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