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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30596/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto da parte del G.i.p. dell'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. GRASSI sosteneva di essere terzo di buona fede e titolare della proprietà dell'oro o, in alternativa, del diritto al controvalore in denaro; richiamava la validità del contratto, la documentazione di possesso e le tutele previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) e art. 58 per il riconoscimento del credito. Contestava inoltre la valutazione sulla "confusione contabile" e la qualificazione del suo diritto come mero credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'appello fosse meramente ripropositivo di questioni già decise (provvedimento del 24/11/2023) e privo di elementi nuovi; ha rilevato la carenza dell'interesse concreto ed attuale dell'impugnante a ottenere un provvedimento che produca effetti immediati nella sua sfera giuridica. Inoltre ha condiviso che, alla luce dell'autorizzazione a vendere l'oro e del versamento del ricavato nel F.U.G., l'istante può vantare soltanto un diritto di credito da far valere mediante il procedimento di verifica dei crediti ex artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (art. 57), ovvero tramite l'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 56. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento per la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare reale; applicato per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali sull'appello cautelare: l'appello deve indicare chiaramente i punti di censura e i motivi in modo specifico; utile per valutare la congruità dei motivi di impugnazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 52 e ss.)

    artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011

    Le norme sul diritto dei terzi di buona fede e sulla verifica dei crediti nei confronti dei beni sequestrati sono applicabili alla fattispecie; la terza parte in buona fede ha tipicamente diritto di credito da far valere nella procedura di accertamento e riparto (art. 57 e ss.).

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come possibile titolo per il riconoscimento del credito del terzo; la Corte osserva che tale rimedio è quello corretto per i terzi interessati quando i beni sono confluiti nello stato passivo.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede l'eventuale subentro dell'amministratore giudiziario nelle posizioni contrattuali della società sequestrata; la Corte rileva che le facoltà contrattuali del cliente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario ove questi decida di subentrare.

  • art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiama l'applicabilità dei rimedi previsti dal codice antimafia al procedimento penale in esame; collegamento normativo utilizzato per applicare gli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo)

    Principio sul requisito dell'interesse concreto ed attuale all'impugnazione: l'appello deve mirare ad un risultato che produca effetti immediati nella sfera giuridica dell'impugnante; utilizzato per motivare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se un terzo di buona fede vede i propri beni coinvolti in un sequestro disposto nei confronti della società con cui aveva rapporti contrattuali, il rimedio principale per ottenere tutela è la procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (domanda di ammissione, udienza di verifica, stato passivo e piano di riparto).
  • Un appello è inammissibile quando è meramente ripropositivo di questioni già esaminate e rigettate senza apportare elementi nuovi o previamente non conosciuti: è necessario indicare chiaramente i punti di censura e motivi specifici.
  • La buona fede del terzo è un presupposto necessario ma non sufficiente per ottenere il dissequestro immediato; se il patrimonio oggetto del sequestro è stato venduto con autorizzazione giudiziale e il ricavato versato nel F.U.G., il terzo avrà di regola una posizione creditoria e non un diritto di immediata restituzione.
  • Quando gli asset non sono specificamente riconoscibili o risultano "confusi" con il patrimonio aziendale, è più probabile che il terzo venga semplicemente ammesso al riparto come creditore; per ottenere misure cautelari occorre provare l'identificabilità e la titolarità esclusiva del bene al momento del sequestro.
  • In contenziosi cautelari è fondamentale allegare e documentare elementi di novità e prova certa (es. documenti che attestino deposito separato, contratti esecutivi, registrazioni contabili specifiche) per superare le preclusioni derivanti da precedenti decisioni.

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