Sentenza del 24/03/2017 n. 7648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria del 20 ottobre 2009, fondata su nove cartelle di pagamento. I motivi riguardavano: la presunta regolarità delle notifiche delle cartelle eseguite ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973; l'errata ricostruzione della data del fallimento personale del contribuente e della notificazione di alcune cartelle al debitore anziché al curatore; la prescrizione del credito relativo alla prima cartella, che Equitalia assumeva interrotta da un avviso di mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia. Ha stabilito che la notifica ex art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 presuppone l'irreperibilità assoluta del destinatario, non la semplice assenza o il trasferimento non verificato, e che l'agente della riscossione deve provare la regolare notificazione mediante la relata o l'avviso di ricevimento, non tramite registri, archivi informatici o attestazioni equipollenti. L'obbligo di conservazione documentale quinquennale previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 non esonera l'agente dall'onere processuale della prova. La censura sulla data del fallimento non integrava un omesso esame di fatto decisivo e, comunque, le cartelle risultavano inidonee a fondare l'iscrizione anche per l'irregolarità delle notifiche. La censura sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché l'irregolarità delle notifiche costituiva una ratio decidendi autonoma e non adeguatamente impugnata. Equitalia è stata condannata al pagamento di 2.900 euro di spese processuali, oltre accessori, e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La notifica secondo tale disposizione presuppone l'irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo conosciuto.
La procedura speciale non può essere utilizzata in caso di mera assenza temporanea o quando non siano state svolte e documentate ricerche idonee a escludere un semplice trasferimento di indirizzo nello stesso comune.
Codice di procedura civile, art. 140
Quando non ricorre l'irreperibilità assoluta, devono essere applicate le formalità ordinarie previste per il destinatario temporaneamente assente o non rinvenuto.
Codice civile, art. 2697
L'agente della riscossione, che fonda l'iscrizione ipotecaria su determinate cartelle, deve provare in giudizio la loro regolare notificazione. Tale onere non viene meno per il decorso del periodo amministrativo di conservazione dei documenti.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.
Il termine quinquennale riguarda l'obbligo amministrativo di conservazione e non costituisce un'esenzione dall'onere della prova nel processo, anche oltre tale termine.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, i presupposti dell'espropriazione immobiliare e dell'iscrizione ipotecaria, che deve comunque fondarsi su pretese creditorie validamente portate a conoscenza del contribuente.
Codice civile, art. 2946
Il termine ordinario decennale di prescrizione non è stato esaminato utilmente perché l'iscrizione era comunque illegittima per la mancata prova delle notifiche, ratio autonoma sufficiente a sostenere la decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La violazione di legge deve riguardare l'errata interpretazione o applicazione della norma; l'errore nella valutazione delle prove o nella ricostruzione dei fatti non può essere trasformato in una censura di violazione di legge. Dopo la riforma, il vizio motivazionale è limitato alle anomalie estreme della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Un eventuale errore percettivo nella lettura degli atti può, ricorrendone i presupposti, costituire errore di fatto revocatorio, non automaticamente motivo di ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili soltanto la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione incomprensibile.
Principi in materia di fallimento e notificazione degli atti tributari
Gli atti formati prima della dichiarazione di fallimento possono essere intestati al contribuente; quelli successivi devono indicare l'impresa assoggettata alla procedura e il curatore quale legale rappresentante.
Dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore subentra nella legittimazione sostanziale e processuale relativa alla procedura; tuttavia, nel caso concreto, la questione non era decisiva perché le notifiche erano comunque prive di adeguata prova dell'irreperibilità assoluta.
Massime di principio
- Per sostenere un'iscrizione ipotecaria, l'agente della riscossione deve dimostrare documentalmente la regolare notificazione delle cartelle sottostanti; non sono sufficienti estratti informatici, registri interni o dichiarazioni generiche.
- La notifica per irreperibilità assoluta è una procedura eccezionale: l'attestazione deve documentare ricerche concrete e non può basarsi sulla sola assenza del destinatario o sulla sua mancata reperibilità nel comune.
- Il termine amministrativo di conservazione dei documenti non coincide con il termine entro il quale l'agente deve poter provare in giudizio la notificazione; chi agisce o difende la legittimità della riscossione deve conservare e produrre le prove necessarie.
- Se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico; lasciare intatta una sola ratio sufficiente comporta l'inammissibilità o l'inutilità delle altre censure.
- In presenza di fallimento, gli atti tributari successivi devono essere indirizzati alla procedura concorsuale e al curatore, mentre gli atti anteriori restano riferibili al contribuente; la data esatta del fallimento deve essere provata e correttamente valutata.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o correggere semplici errori nella ricostruzione dei fatti: occorre dedurre un'effettiva violazione di legge o un vizio motivazionale rientrante nei limiti rigorosi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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