Cassazione Penale, Sentenza n. 28073/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 29/02/2024 che, annullando parzialmente il decreto di sequestro del 20/12/2023 in relazione alla società GARDEN Salemi s.r.l., aveva comunque confermato il sequestro preventivo nei confronti della società KARMA IMMOBILIARE S.R.L.S. Salemi, in qualità di socio e terzo interessato, ha censurato la motivazione con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., deducendo sproporzione tra beni sequestrati e redditi dichiarati, sostenendo che la valutazione non avrebbe considerato la reale consistenza dell'attività economica (storia societaria e fatturato tra 2017 e 2020).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione: la Corte ha ritenuto che il singolo socio non è titolato ad impugnare provvedimenti di sequestro preventivo relativi a beni di proprietà della società, non avendo un interesse concreto e attuale alla restituzione diretto e immediato. Per tali ragioni il merito delle censure sostanziali (sulla valutazione della sproporzione tra beni e redditi) non è stato esaminato. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
La norma sulla motivazione del provvedimento è stata invocata dal ricorrente per denunciata carenza o vizio di motivazione, ma la Corte non ha esaminato il merito di tale doglianza a causa dell'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
art. 240-bis cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli accertamenti sui delitti contestati (posta a fondamento del sequestro), ma la Corte non ha valutato nel merito l'interpretazione o l'applicazione della norma per effetto della declaratoria di inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per disporre la condanna pecuniaria del ricorrente (equo importo di euro 3.000) alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Un singolo socio non è, di regola, legittimato ad impugnare provvedimenti di sequestro preventivo relativi a beni di proprietà della società: l'interesse alla restituzione deve essere concreto e diretto, tipicamente spettante alla società stessa o al suo legale rappresentante
- Se il legale rappresentante della società resta inerte, il socio può sollecitare gli organi sociali ad agire; solo in casi particolari, e secondo la giurisprudenza, il socio può essere ammesso a tutelare l'interesse sociale, ma questa è un'eccezione da dimostrare concretamente
- Quando si deduce sproporzione tra beni sequestrati e redditi dichiarati è fondamentale produrre documentazione che dimostri concretamente la consistenza dell'attività economica (bilanci, movimenti bancari, documentazione contabile), perché il giudice valuta gli elementi probatori effettivi
- Le questioni attinenti alla motivazione del provvedimento (presunte omissioni o errori valutativi) saranno esaminate solo se il ricorso è ammissibile sotto il profilo della legittimazione; in mancanza di legittimazione la Corte non entra nel merito
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o colpevoli può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare preventivamente la legittimazione e la fondatezza formale dell'impugnazione prima di proporla
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