Sentenza n. 5159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 11810 del 17 giugno 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dall’ammissione al contributo in conto capitale del PNRR – misura Parco Agrisolare – per un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domanda di contributo indicando, in una dichiarazione sostitutiva inserita nella piattaforma telematica, la tabella 1A del decreto ministeriale 19 aprile 2023, mentre nella relazione tecnica, nella selezione degli incentivi e nella documentazione complessiva aveva indicato in modo coerente la tabella 4A, relativa agli investimenti nella produzione agricola primaria eccedenti il limite dell’autoconsumo. Il GSE aveva escluso la società ritenendo non possibile lo spostamento dell’istanza dalla tabella 1A alla tabella 4A, rilevando altresì il mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo e l’impossibilità di verificare alcuni requisiti relativi allo stato dell’attività imprenditoriale e alla data di costituzione dell’azienda. In primo grado la società aveva dedotto violazione del decreto ministeriale 19 aprile 2023 e degli artt. 3, 6 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo incompatibili il soccorso istruttorio e le modifiche dell’istanza con una procedura a sportello, in ragione dell’ordine cronologico e del principio di autoresponsabilità. In appello la società ha contestato tali statuizioni, sostenendo che non vi fosse alcuna modifica postuma della domanda, ma soltanto un errore materiale riconoscibile sulla base dell’intera documentazione già prodotta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la domanda fosse ab origine chiaramente riferibile alla tabella 4A: l’unico riferimento alla tabella 1A, contenuto in un campo telematico predefinito, costituiva un errore materiale palese, incongruo e incompatibile con il resto della documentazione. Non vi era quindi alcuna modifica o riqualificazione postuma dell’istanza, né un’alterazione dell’ordine cronologico o della par condicio. Il Collegio ha inoltre rilevato che la distinzione tra tabella 1A e tabella 4A riguarda principalmente la caratteristica dell’investimento, ossia il rispetto o meno del limite dell’autoconsumo, e non la diversa natura soggettiva del richiedente. Ha escluso la pertinenza della tesi dell’incompatibilità assoluta del soccorso istruttorio con le procedure a sportello: l’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 attribuisce in generale al responsabile del procedimento il potere-dovere di chiedere chiarimenti e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della domanda o un’alterazione dell’equilibrio procedurale. Nel caso concreto, un’interlocuzione volta a chiarire l’effettiva qualificazione tabellare sarebbe stata possibile e non avrebbe inciso sulla speditezza della procedura né sulla par condicio, trattandosi di risolvere un’ambiguità emergente da atti già acquisiti. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa al vincolo dell’autoconsumo, perché tale requisito riguardava la tabella 1A, mentre la domanda doveva essere ricondotta alla tabella 4A. Parimenti fondata la censura concernente i requisiti relativi allo stato dell’attività imprenditoriale e alla data di costituzione, poiché il GSE aveva erroneamente qualificato come integrazione postuma una verifica che poteva essere compiuta sulla base del contenuto originario della domanda, già univoco nel suo complesso. Il provvedimento di esclusione è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
Il potere-dovere del responsabile del procedimento di chiedere chiarimenti e rettifiche opera in termini generali e non è escluso, in assoluto, dal carattere a sportello della procedura; va verificato concretamente se l’intervento modifichi sostanzialmente la domanda o alteri l’equilibrio procedurale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
I principi di collaborazione e buona fede costituiscono criterio-guida dei rapporti tra amministrazione e privato e sorreggono, nei limiti della par condicio, l’attivazione del soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto illegittimo per la ricostruzione formalistica e non coerente del contenuto complessivo della domanda, nonché per l’insufficiente considerazione degli elementi documentali già acquisiti.
art. 7, comma 2, lett. a), d.m. 19 aprile 2023
La disposizione è stata esaminata in relazione all’individuazione della categoria di investimento e alla riconducibilità della domanda alla tabella 4A del decreto ministeriale.
Allegato A, tabella 1A, d.m. 19 aprile 2023
La tabella 1A riguarda investimenti nella produzione agricola primaria soggetti al vincolo dell’autoconsumo.
Allegato A, tabella 4A, d.m. 19 aprile 2023
La tabella 4A riguarda investimenti nella produzione agricola primaria eccedenti il limite dell’autoconsumo; la domanda è stata ritenuta riconducibile a tale categoria sulla base della sua documentazione complessiva.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni rese dalla richiedente nella domanda erano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; l’errore contenuto in una selezione telematica predefinita è stato valutato alla luce del complessivo quadro dichiarativo e documentale.
art. 9 l. 241/1990
La pronuncia dell’Adunanza plenaria richiamata dal Collegio è indicata quale precedente a sostegno del potere-dovere dell’amministrazione di chiedere chiarimenti e rettifiche.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento a sportello, il carattere cronologico della selezione non esclude in assoluto il soccorso istruttorio: l’amministrazione deve verificare in concreto se la richiesta di chiarimenti o rettifica incida sull’identità sostanziale della domanda, sulla priorità temporale o sulla par condicio dei partecipanti.
- Quando una domanda telematica contiene un’indicazione erronea in un campo predefinito, ma la relazione tecnica e gli altri documenti già presentati esprimono in modo coerente e univoco una diversa volontà, l’amministrazione deve considerare il contenuto complessivo dell’istanza e può qualificare l’indicazione isolata come errore materiale riconoscibile, senza trattare la correzione come modifica postuma.
- Il principio di autoresponsabilità del richiedente non giustifica l’esclusione automatica quando l’errore è palese, obiettivamente riconoscibile e contraddetto dal resto della documentazione, soprattutto se la rettifica non comporta la produzione di nuovi elementi né altera l’equilibrio della procedura.
- Il responsabile del procedimento, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, deve chiedere chiarimenti quando dagli atti già acquisiti emerge un’ambiguità risolvibile mediante una minima interlocuzione e tale interlocuzione non compromette la speditezza della procedura o la par condicio.
- Un requisito sostanziale previsto per una determinata categoria di incentivo non può essere applicato a una domanda che, secondo il suo contenuto effettivo e complessivo, appartiene a una diversa categoria, anche se un errore materiale nella compilazione telematica ha formalmente richiamato la prima categoria.
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