Cassazione Penale, Sentenza n. 10132/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce del 09/06/2023 per illegittimità della pena ritenuta inferiore alla minima applicabile ratione temporis (violazione degli artt. 624-bis, 625, 133 e 81 c.p.) e, con riguardo a Monia Antonaci, per errata determinazione "onnicomprensiva" della pena per più condotte riconducibili al medesimo disegno criminoso senza corretta applicazione degli artt. 81 e 133 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riguardo a Federica Antonaci (la pena per il reato commesso a settembre 2017 è risultata rientrare nello spazio edittale e legittima alla luce della novella del 3/8/2017 e della riduzione per il tentativo). Per Monia Antonaci il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato la sentenza nella parte sanzionatoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio sul trattamento penale, ritenendo che la pena irrogata (un anno di reclusione e 400 euro di multa) fosse inferiore alla minima applicabile per effetto del cumulato e degli aumenti ex art. 81, comma 2 c.p., e che il Tribunale non avesse correttamente motivato il confronto fra aggravanti, attenuanti generiche e continuazione né individuato il reato più grave
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
art. 624-bis, commi 3 e 4; legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore 3/8/2017)
Introduce la fattispecie del furto in abitazione aggravato; il comma 4 stabilisce che le circostanze attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 625-bis, concorrenti con le aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e la diminuzione di pena si opera sulla quantità risultante dall'aumento per le aggravanti. Tale disciplina opera solo per fatti commessi dopo il 3/8/2017
art. 56 c.p.
Regola la riduzione della pena per il tentativo, autorizzando una diminuzione fino a due terzi (con effetti sul calcolo dello spazio edittale quando è presente tentativo)
art. 81 c.p.
In caso di reati continuati si applicano gli aumenti previsti per reati autonomi; l'aumento ex art. 81, comma 2, attiene a reati autonomi e non può essere oggetto di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche
art. 133 c.p.
Principi di individualizzazione della pena: il giudice deve indicare la misura della pena secondo i criteri stabiliti dalla norma e, in caso di reati riuniti o continuazione, deve motivare il criterio seguito per la determinazione complessiva
legge 26 aprile 2019, n. 36 (modifica sanzioni)
art. 5, comma 1, lett. b) della L. n. 36/2019 (introduzione di limiti edittali maggiori)
Ha elevato talune soglie edittali per il reato di cui all'art. 624-bis; le modifiche non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore
Massime di principio
- Verificare sempre la temporalità della norma applicata: le modifiche edittali si applicano solo ai fatti avvenuti dopo la loro entrata in vigore; ciò può cambiare lo spazio minimo e massimo di pena
- Con riferimento all'art. 624-bis, comma 4, le circostanze attenuanti (diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625-bis) non possono essere dichiarate equivalenti o prevalenti rispetto ad alcune aggravanti previste dall'art. 625 quando la norma lo vieta; il calcolo della pena deve tener conto dell'aumento per aggravanti prima di operare le diminuzioni consentite
- Nel caso di reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso (continuazione) il giudice deve individuare il reato più grave e applicare gli aumenti di cui all'art. 81, comma 2; le attenuanti generiche non possono essere compensate con la continuazione come se fosse una circostanza attenuante
- La pena inflitta deve rientrare nello spazio edittale minimo e massimo risultante dall'applicazione combinata di norme sostanziali (reato, tentativo, aggravanti, riduzioni per tentativo); se la pena è al di sotto del minimo applicabile ratione temporis la cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio
- Quando la motivazione del Tribunale non chiarisce come sono state calcolate e confrontate aggravanti, attenuanti e aumenti per continuazione, il giudizio di legittimità può superare la valutazione del merito e disporre il rinvio per un nuovo accertamento della sanzione
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