Cassazione Civile, Ordinanza n. 33431/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita immobiliare registrato nel 2015. La contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo l'annullamento in primo grado; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato il contenuto dell'avviso di rettifica e liquidazione, dal quale emergeva che la stima era stata compiuta con criterio sintetico-comparativo ex art. 51 d.P.R. 131/1986 e non con valori medi OMI; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo di appello, lamentando che la corte tributaria si fosse limitata a confermare l'annullamento dell'atto senza esaminare nel merito la pretesa tributaria, in violazione della natura di impugnazione-merito del processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposta in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., senza che la ricorrente avesse indicato specifici profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando un vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla doverosa valutazione di merito della pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, se non indicando specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
La doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
Il giudice deve pronunciare su tutti i motivi di impugnazione; l'omesso esame del motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di appello trascritto, in relazione ai poteri del giudice tributario.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di appello trascritto, per sostenere il dovere di decisione nel merito.
Evocato nel ricorso per sostenere che la rettifica del valore era stata operata con criterio sintetico-comparativo e non mediante valori OMI.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificati i diversi contenuti fattuali posti a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Nel processo tributario il giudice d'appello deve esaminare i motivi di gravame dedotti dall'amministrazione o dal contribuente; la mancata pronuncia su uno di essi integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- La natura di impugnazione-merito del processo tributario impone, quando l'atto sia contestato nel merito e non solo sotto profili formali, una decisione che affronti la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- La censura relativa alla valutazione del compendio probatorio o documentale non può superare la barriera della doppia conforme se viene formulata solo come omesso esame di un fatto senza confrontarsi con la motivazione delle due sentenze di merito.
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