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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16308/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione dell'ente previdenziale volta a ottenere il pagamento di contributi assistenziali e previdenziali ritenuti dovuti per il personale impiegato presso una scuola materna non statale nel periodo 1989-1993, sulla base di un decreto ingiuntivo e di un'ordinanza ingiunzione. Il datore di lavoro aveva versato solo parzialmente i contributi e aveva proposto opposizione. I giudici di merito hanno rigettato le opposizioni, ritenendo non applicabile il regime contributivo agevolato previsto per il settore dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, perché i lavoratori risultavano impiegati per più di quattro ore giornaliere, limite richiesto dalla disciplina speciale richiamata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863 del 1984, sostenendo che tale disposizione avrebbe escluso, nel periodo transitorio, la rilevanza del requisito dell'orario massimo giornaliero di quattro ore e avrebbe definitivamente superato ogni discriminante basata sull'orario, così da uniformare la contribuzione nel settore dell'istruzione e dell'educazione prescolare non statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la norma invocata non elimina il requisito dell'orario ridotto, ma opera per salvaguardare dall'aumento del minimale contributivo i soli datori di lavoro del settore non statale dell'istruzione e educazione scolare e prescolare che occupano lavoratori con orario ridotto. Ha inoltre richiamato il precedente di legittimità secondo cui, per i lavoratori occupati ad orario ridotto non superiore a quattro ore giornaliere e non assunti a tempo parziale, il minimale imponibile ai fini contributivi resta fissato nel quattro per cento del trattamento minimo mensile di pensione. Poiché l'accertamento in fatto del superamento del limite delle quattro ore giornaliere era insindacabile in sede di legittimità, la Corte ha confermato il diniego del beneficio contributivo e il conseguente obbligo di versare l'intera contribuzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.

  • art. 5, commi 16 e 17, legge n. 863 del 1984

    Prevede il minimale contributivo agevolato, pari al 4% del trattamento minimo mensile di pensione, per i lavoratori occupati con orario non superiore a quattro ore giornaliere.

  • art. 5, comma 20, d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984

    Esclude l'applicabilità dell'aumento del minimale contributivo al 7,50% per i soli datori del settore dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale che occupano lavoratori con orario ridotto nel periodo transitorio.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983

    Fissa il minimale contributivo al 7,50% degli importi dal 1° gennaio dell'anno considerato; la disciplina speciale del 1984 ne impedisce l'applicazione nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 1, d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989

    La disposizione generale sul minimale retributivo non abroga né deroga, neppure implicitamente, la disciplina speciale del 1984 per i lavoratori ad orario ridotto nel settore non statale dell'istruzione e educazione prescolare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel settore dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, il regime agevolato del minimale contributivo opera solo se i lavoratori sono occupati con orario ridotto non superiore a quattro ore giornaliere; il superamento di tale soglia esclude il beneficio.
  • La disposizione speciale che disciplina il minimale per i lavoratori ad orario ridotto non viene superata da norme generali successive sul minimale retributivo/contributivo, salvo una espressa deroga.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto il superamento del limite orario richiesto per l'agevolazione contributiva, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La norma transitoria richiamata dalla parte non elimina il requisito dell'orario ridotto, ma opera soltanto per evitare l'applicazione dell'aumento del minimale ai soggetti specificamente tutelati dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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