Cassazione Penale, Sentenza n. 43398/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2024 con cui la Corte d'appello di Firenze ha accolto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita da Vella dal 4/05/2006 al 24/11/2006. Il PG contestava la motivazione ritenendola carente: sosteneva che il contenuto delle intercettazioni ambientali rilevate nel furgone in uso a Daniele Casalini (come trascritte dalla Polizia giudiziaria) e la testimonianza dell'Isp. Trubiano dimostravano un comportamento doloso della Vella che aveva efficacemente concorso a determinare l'adozione della misura cautelare, perciò la riparazione non avrebbe dovuto essere riconosciuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e che, nel caso concreto, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che le conversazioni intercettate fossero risultate "incomprensibili" alla perizia nel giudizio di cognizione e quindi non potevano essere assunte come prova del comportamento doloso della Vella. Ha inoltre ritenuto non gravemente colposi fatti come la frequentazione di ambienti anarchici o il rimanere soli con Casalini quella sera, e ha ribadito che la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può più essere tenuta contro l'interessata dopo la modifica normativa. Infine, la Cassazione ha disposto la compensazione delle spese di questo grado tra le parti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e valuta se l'imputato abbia concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave, valutando gli elementi ex ante e non ricavando dolo/colpa da fatti ritenuti non provati nel processo di cognizione.
art. 270 bis cod. pen.
Norma richiamata per descrivere il reato originario (partecipazione ad associazione con finalità di eversione); rilevante solo come contesto delle accuse che determinarono le indagini e la custodia.
d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188
Modifica l'art. 314 c.p.p.; la Corte evidenzia che, dopo tale modifica, la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può più essere considerata ostativa al riconoscimento della riparazione.
art. 92 cod. proc. civ.
Norma processuale civile richiamata per la compensazione delle spese tra le parti in questa fase del giudizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati)
Numerose decisioni (es. Sez. U., n. 51779/2013; Sez. U., n. 32383/2010; altre sentenze di sez. IV) sono richiamate per affermare i principi di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale, sul diverso standard valutativo e sul fatto che non si possono desumere dolo o colpa grave da condotte ritenute non provate nel processo di merito.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta ex ante se la condotta dell'interessato abbia concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave, usando parametri diversi da quelli del giudizio di merito.
- Non possono essere ritenute ostative al diritto all'indennizzo condotte che, nel giudizio penale di cognizione, sono state ritenute non provate o escluse (ad es. perché le intercettazioni risultano "incomprensibili" alla perizia).
- Elementi utilizzati nella fase cautelare (come trascrizioni provvisorie della Polizia giudiziaria) hanno valore indiziario in quella fase, ma perdono efficacia se nel giudizio di merito peritale vengono valutati inattendibili o incomprensibili.
- La prova testimoniale che ricostruisce conversazioni o contenuti intercettati deve confrontarsi con gli esiti di perizia del processo di cognizione: se il perito ha escluso il contenuto, la testimonianza non può supplire automaticamente per escludere il diritto all'indennizzo.
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere utilizzata per negare la riparazione.
- Nel giudizio di riparazione, il rifiuto o l'assenza di resistenza del Ministero economico-finanziario nel gravame può influire sulle decisioni sulle spese; il giudice può decidere per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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