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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37488/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui l'Agenzia recuperava accise sull'energia elettrica, interessi e sanzioni per gli anni 2010 e 2011, ritenendo indebitamente fruita l'esenzione prevista per l'energia autoprodotta. La società sosteneva di essere impresa di autoproduzione ai sensi della disciplina richiamata e quindi non tenuta al tributo. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e falsa interpretazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), TUA e 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, assumendo che la CTR avesse erroneamente negato la qualità di autoproduttore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato assorbite le censure relative al legittimo affidamento ex artt. 10 e 11 L. n. 212/2000 e agli effetti delle istanze di interpello, questioni che, secondo la ricorrente, avrebbero potuto determinare l'annullamento della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la tesi sull'esenzione perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'autoproduttore beneficia dell'esenzione solo se coincide con il soggetto che consuma l'energia prodotta, mentre non ne beneficia per l'energia acquistata e rivenduta o ceduta a terzi. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando errata la declaratoria di assorbimento delle doglianze sul legittimo affidamento e sull'interpello, poiché tali questioni erano potenzialmente निर्णive e la loro omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    L'esenzione dall'accisa spetta solo se l'energia è autoprodotta e autoconsumata; non opera per l'energia acquistata da terzi e rivenduta o ceduta a consorziati.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono soggette al pagamento dell'accisa.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    La disposizione, richiamata dalla ricorrente, è ritenuta estranea alla materia fiscale e non idonea a estendere l'esenzione dall'accisa.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    È richiamato ai fini della censura sul legittimo affidamento del contribuente, che doveva essere esaminata dal giudice di merito.

  • art. 11 L. n. 212/2000

    È richiamato con riferimento agli effetti delle istanze di interpello e alla tutela dell'affidamento del contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può dichiarare assorbite questioni che, se accolte, potrebbero condurre all'annullamento della pretesa; l'omessa pronuncia su tali censure integra vizio di nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di error in procedendo derivante da violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionato per la trattazione camerale del ricorso in sede di proposta del relatore.

  • artt. 10 e 11 L. n. 212/2000

    Sono le norme invocate per sostenere l'esistenza di un legittimo affidamento del contribuente e la rilevanza dell'interpello.

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per autoproduzione richiede che il soggetto che produce l'energia coincida con quello che la consuma; l'energia acquistata da terzi e poi ceduta non può beneficiare dell'agevolazione.
  • Le disposizioni del settore elettrico che disciplinano il mercato interno non possono essere automaticamente trasposte sul piano tributario per ampliare il perimetro dell'esenzione fiscale.
  • Il giudice di merito viola l'art. 112 c.p.c. se dichiara assorbite censure che, ove accolte, sarebbero idonee a definire in senso favorevole la controversia; in tal caso si configura omessa pronuncia.
  • Le doglianze fondate sul legittimo affidamento del contribuente e sugli effetti dell'interpello devono essere esaminate quando potenzialmente decisive rispetto alla legittimità della pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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