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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19430/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile D'Adamo impugnava la sentenza di patteggiamento del GIP perché, per un evidente refuso, il giudice aveva condannato al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile non i due imputati nei cui confronti l'azione civile era stata esercitata (D'Annbrosio/D'Ambrosio e Recinelli), ma gli altri due imputati (Altieri e Martone). Il ricorrente denunciava quindi violazione di legge e chiedeva la correzione dell'errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha qualificato la doglianza come un errore materiale (refuso) che deve essere corretto dal giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 130 c.p.p., e non dalla Corte di cassazione con il rimedio di cui all'art. 619 c.p.p., posto che il ricorso non era stato proposto anche per altri motivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, mentre è stata esclusa la condanna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il riferimento identifica la tipologia di provvedimento che, nel caso di errori materiali, va eventualmente corretto dall'organo che l'ha emesso

  • art. 130 cod. proc. pen.

    norma invocata dalla Corte come titolo per la correzione dell'errore materiale da parte del giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento

    Secondo la Corte, la correzione di un refuso in una sentenza di patteggiamento rientra nelle competenze del giudice che ha pronunciato la sentenza e deve essere chiesta a quel giudice ai sensi di quanto previsto dall'art. 130 c.p.p.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    rimedi davanti alla Corte di cassazione

    La Corte osserva che la Cassazione non è competente a provvedere alla correzione del refuso tramite il rimedio previsto dall'art. 619 c.p.p. quando il ricorso è limitato a tale errore materiale e non è fondato anche su altri motivi, con conseguente inammissibilità

  • art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.t. norme per udienze in remoto) e successive proroghe

    riferimenti ai provvedimenti che hanno regolato lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio in modalità remota

    La Corte segnala che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con le modalità previste dalla normativa emergenziale richiamata, senza incidenza sul merito della decisione

Massime di principio

  • Se in una sentenza di patteggiamento emerge un evidente refuso (ad es. indicazione erronea dei soggetti condannati al pagamento delle spese), la correzione va richiesta al giudice che ha emesso la sentenza (art. 130 c.p.p.), non direttamente in Cassazione
  • Un ricorso in Cassazione fondato unicamente su un errore materiale è spesso inammissibile: per rendere ammissibile il ricorso in Cassazione occorre dedurre motivi di diritto rilevanti o impugnare anche per altre ragioni
  • Prima di proporre ricorso, valutare rimedi più rapidi ed efficaci come istanza di correzione o chiarimento al giudice di merito quando si tratti di vizi meramente formali o refusi
  • La condanna alle spese processuali segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in casi particolari il giudice della Cassazione può escludere altri oneri (es. contributo alla Cassa delle ammende) per particolari caratteristiche della vicenda
  • In procedimenti collegati a patteggiamento è importante verificare la corrispondenza tra il dispositivo e il corpo della sentenza: eventuali discrepanze formali possono e devono essere sanate con provvedimenti correttivi del giudice che ha emesso la sentenza

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