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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6010 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Applicazione dell'imposta - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo - Presupposti e modalità - Successivo accordo di mediazione - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata confermata l'applicazione dell'imposta principale di registro al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, secondo gli artt. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e 8 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo decreto. Il successivo accordo transattivo o di mediazione è stato ritenuto irrilevante ai fini della rideterminazione dell'imposta già dovuta sul decreto. Il presupposto impositivo è infatti la natura esecutiva del provvedimento giudiziario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di rideterminare o escludere l'imposta di registro dovuta su un decreto ingiuntivo esecutivo in ragione di un successivo accordo transattivo raggiunto in mediazione tra le parti. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'accordo successivo avesse inciso sul contenuto economico della controversia e quindi sulla tassazione. La tesi è stata respinta perché l'imposta ha come oggetto il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non il successivo accordo di mediazione, e la tassazione prescinde dalla causa concreta del decreto.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.P.R. n. 131/1986

    Prevede l'assoggettamento a imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria, tra cui rientra il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.

  • Art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Disciplina la tassazione degli atti giudiziari e costituisce, insieme all'art. 37, il riferimento per l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo esecutivo.

Massime di principio

  • L'imposta di registro sul decreto ingiuntivo dipende dalla sua dichiarazione di esecutività, non dall'esito sostanziale della controversia o dalla causa del credito sottostante.
  • Un accordo transattivo o di mediazione stipulato dopo l'esecutività del decreto ingiuntivo, di regola, non elimina né ridetermina l'imposta già dovuta sul provvedimento giudiziario.
  • Per stabilire il trattamento fiscale occorre individuare l'atto tassabile e il momento in cui si realizza il presupposto impositivo: in questo caso l'atto rilevante è il decreto ingiuntivo esecutivo.
  • La definizione bonaria della lite può produrre effetti tra le parti, ma non necessariamente incide sugli obblighi tributari già sorti in relazione a un provvedimento giudiziario.

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