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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22453/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza del G.I.P. dell'8/11/2024 confermata dal Tribunale del riesame), chiedendo la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il motivo unico del ricorso in Cassazione contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (recidiva), sostenendo che il tempo trascorso dai fatti e il corretto comportamento processuale avrebbero reso adeguata una misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative rispetto a quelle già esaminate dal Tribunale del riesame, il quale aveva fornito motivazione congrua e logicamente fondata sull'esistenza di gravi indizi, sui numerosi precedenti dell'indagato (reati di particolare allarme sociale) e sulla sua presunta inserzione in un contesto di criminalità organizzata armata, nonché sul fatto che le condotte contestate erano state poste in essere mentre l'indagato era sottoposto ad affidamento in prova. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso le misure cautelari; richiamata quale base procedurale per l'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Ramo della normativa sugli stupefacenti (traffico/produzione), i reati contestati rientrano in questa fattispecie e contribuiscono alla valutazione della gravità e del pericolo di reiterazione.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Previsione sanzionatoria connessa ai reati di cui all'art. 73; usata per descrivere la gravità delle condotte contestate all'indagato.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere amministrativo/procedurale che impone specifici adempimenti a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone la trasmissione del provvedimento al direttore per gli adempimenti richiesti.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla mancata esenzione dal pagamento delle somme dovute a titolo di ammenda: principio che giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria anche in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive richiede la dimostrazione che tali misure siano adeguate a scongiurare il pericolo concreto e attuale di reiterazione: la semplice richiesta teorica non è sufficiente.
  • Precedenti penali gravi, la commissione di reati mentre si è sottoposti a misure alternative (es. affidamento in prova) e l'eventuale inserimento in contesti di criminalità organizzata amplificano la percezione del rischio di reiterazione e possono giustificare la custodia in carcere.
  • La presenza di braccialetto elettronico o altre cautele tecniche non è automaticamente idonea a sostituire la custodia se il giudice ritiene che l'indagato possa continuare a commettere reati anche dall'abitazione o tramite la rete criminale.
  • In sede di gravame il Tribunale del riesame valuta nuovamente esigenze cautelari ma la Cassazione ha un sindacato limitato alla verifica della logica, della congruenza e della legalità della motivazione: non può rimettere in discussione il concreto apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito.
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire elementi nuovi o di incidere sull'assetto motivazionale già adottato dal giudice di merito: censure ripetitive e prive di nuovi fatti sono spesso dichiarate inammissibili.
  • L'esito negativo del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende); pertanto va valutata la fondatezza del ricorso prima di adire la Cassazione.

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