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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26250/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento relative a diverse cartelle e un avviso di accertamento per IVA e IRPEF 2009, oltre a un avviso di presa in carico di una iscrizione a ruolo, deducendo l’invalidità della notifica dell’atto presupposto, cioè l’avviso di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo valida la notifica eseguita per posta: secondo la CTR, se l’agente postale non riesce a recapitare l’atto, la notifica ex art. 8 L. 890/1992 si perfeziona decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per non avere la CTR esaminato i documenti prodotti a dimostrazione dei vizi della notifica; con il primo ha dedotto violazione dell’art. 60, comma 3, d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’avviso effettuata nel luglio 2015 al vecchio indirizzo, nonostante il cambio di residenza già dal 2009 e noto all’Amministrazione; con il terzo ha lamentato nullità della sentenza e del procedimento per contraddittorietà della CTR, che aveva ammesso nuovi documenti in appello ma poi non li aveva esaminati.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo effettivamente omesso l’esame della documentazione prodotta dal contribuente sul vizio di notifica dell’avviso di accertamento. Ha osservato che la decisione impugnata non conteneva alcuna presa di posizione, neppure implicita, sui documenti ritualmente trascritti e prodotti, nonostante la questione fosse centrale e richiedesse un esame analitico con motivazione espressa. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla stessa CTR del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini il merito accertando, dopo aver esaminato e motivato sulla documentazione in atti, anche quella relativa alla residenza del contribuente al tempo della notifica, la validità o meno della notifica contestata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Il motivo è fondato quando la sentenza impugnata non mostra di aver esaminato, neppure implicitamente, documenti e circostanze decisive ritualmente introdotti in giudizio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come parametri della censura per omesso esame della documentazione prodotta; la Corte li menziona nel contesto della critica alla mancata valutazione delle prove documentali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento della censura di nullità/motivazione, in relazione all’esigenza di decisione motivata e non contraddittoria.

  • art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per contestare la validità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata al vecchio indirizzo del contribuente.

  • art. 8 L. n. 890 del 1992

    Richiamato dalla CTR per affermare la perfezione della notifica decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa in caso di mancato recapito postale.

  • artt. 58, comma 2, e 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel terzo motivo per censurare l’ammissione e il mancato esame di nuovi documenti in appello nel processo tributario.

  • art. 36, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel terzo motivo come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, deducendosi la sua violazione per la motivazione contraddittoria o carente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è censurabile la sentenza di merito che ometta di esaminare documenti ritualmente prodotti e decisivi per la soluzione della controversia, specialmente quando la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito.
  • Quando la validità della notifica di un atto impositivo dipende da circostanze fattuali contestate, il giudice deve esaminare puntualmente la documentazione relativa e darne conto in motivazione; non è sufficiente una affermazione astratta di regolarità della notificazione.
  • Se il vizio denunciato in ricorso è idoneo da solo a definire la controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; l’assenza di qualsiasi presa di posizione su prove decisive integra vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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