Cassazione Civile, Ordinanza n. 41243/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un consulente tecnico avverso il decreto di liquidazione del Tribunale, relativo ai compensi per l'attività di consulenza svolta nell'ambito di una procedura di concordato preventivo di una società navale. Il giudice di merito aveva stimato il valore delle imbarcazioni e degli stampi raggruppando i beni per tipologia, marca e stato, procedendo a una liquidazione sulla base dell'aliquota massima, ma senza riconoscere l'aumento fino al doppio degli onorari. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione delle norme tariffarie richiamate per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico; nullità del provvedimento per motivazione apparente e motivazione illogica; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice stimato cumulativamente beni eterogenei, trattando allo stesso modo imbarcazioni non completate e rifinite, natanti e navi, barche medie e di lusso; mancato riconoscimento dell'aumento tariffario nonostante la complessità della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione del provvedimento impugnato non era apparente, perché consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito nella stima dei beni e nel raggruppamento per tipologia, marca e stato. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, il giudizio di merito circa il mancato riconoscimento dell'aumento del compenso fino al doppio, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del vizio motivazionale limita il sindacato di legittimità ai casi di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, oppure di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 132 c.p.c.
La violazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente o solo apparente, o comunque inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 49 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato dal ricorrente tra le norme tariffarie asseritamente violate nella liquidazione del compenso del consulente.
art. 50 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato dal ricorrente tra le norme tariffarie asseritamente violate nella liquidazione del compenso del consulente.
art. 52 D.P.R. n. 115/2002
Prevede che l'aumento fino al doppio degli onorari per il consulente sia consentito per prestazioni eccezionali, e che il riconoscimento dipenda da una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se non congruamente motivata.
art. 11 D.M. 30 maggio 2002
Disciplina l'onorario a percentuale per la perizia o consulenza tecnica in determinate materie tecniche, richiamata quale base di calcolo anche dal successivo art. 15.
art. 15 D.M. 30 maggio 2002
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi, l'onorario è determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare un preteso vizio di ultrapetizione o di mancato corrispondente esame della domanda, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta contestare la scelta valutativa del giudice di merito.
- In tema di liquidazione dei compensi del consulente tecnico, il raggruppamento dei beni per tipologia, marca e stato e la conseguente stima cumulativa possono essere apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, se il criterio adottato è esplicitato e coerente.
- L'aumento fino al doppio degli onorari del consulente per prestazioni eccezionali presuppone una prestazione particolarmente impegnativa per complessità, difficoltà o rilevanza tecnico-scientifica; il relativo riconoscimento è discrezionale e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Quando la censura investe la determinazione del compenso professionale sulla base di tabelle tariffarie, la Corte di cassazione verifica la correttezza giuridica del criterio e la tenuta logica della motivazione, non sostituendosi al giudice del merito nella valutazione tecnica dei presupposti di aumento.
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