Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1979/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato irripetibili le trattenute mensili di € 107,78 e condannato l’INPS a restituire le somme trattenute a tale titolo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1420/2024 della Corte d’Appello di Catanzaro, passata in giudicato e notificata all’INPS, che aveva disposto la restituzione delle trattenute mensili di € 107,78 effettuate in relazione a un pignoramento. L’INPS ha dichiarato di avere versato € 21.469,78, anziché l’importo complessivo di € 26.837,22 relativo alle trattenute da aprile 2003 a dicembre 2023, avendo trattenuto un quinto in applicazione dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973, dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva segnalato un debito della beneficiaria pari a € 19.184,84. In camera di consiglio la ricorrente ha contestato che il pagamento potesse considerarsi integrale e satisfattivo, deducendo che l’INPS avrebbe dovuto versare l’intera somma e che non era noto il titolo del debito posto a fondamento della decurtazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento eseguito dall’INPS durante il giudizio fosse satisfattivo alla luce dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973. La disposizione si applica anche ai pagamenti restitutori disposti da una sentenza, poiché l’inciso «a qualunque titolo» rende irrilevante la causa del pagamento. Il meccanismo di verifica e trattenuta determina una complessiva soddisfazione del credito, assimilabile a una delegazione di pagamento. L’eventuale contestazione dell’esistenza o del titolo delle cartelle non va proposta nel giudizio di ottemperanza, ma nella fase di riscossione, previa acquisizione degli atti e mediante impugnazione delle cartelle nelle sedi giurisdizionali competenti. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, essendo il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, e liquidate in € 2.033,00 oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    La norma è applicabile al caso di specie per via dell’inciso “a qualunque titolo”, contenuto proprio nell’incipit della norma e riferito alla parola “pagamento”. Ne risulta che la causa del pagamento, stando all’interpretazione letterale della disposizione, è ininfluente rispetto alla applicabilità della stessa.

    La verifica prevista dall’art. 48-bis e il conseguente meccanismo di pagamento con trattenuta operano per qualsiasi pagamento superiore alla soglia legale, inclusi quelli dovuti a titolo restitutorio in esecuzione di una sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • L’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 si applica ai pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche «a qualunque titolo», compresi quelli restitutori dovuti in esecuzione di una sentenza; la natura giudiziale o restitutoria del credito non esclude la verifica e le conseguenti trattenute previste dalla norma.
  • Quando l’amministrazione esegue il pagamento dovuto applicando il meccanismo dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973, la soddisfazione del creditore può realizzarsi anche mediante il versamento della quota residua al beneficiario e il riversamento della quota trattenuta all’agente della riscossione.
  • La contestazione dell’esistenza o del titolo delle cartelle di pagamento che hanno determinato la trattenuta attiene alla fase della riscossione e va proposta impugnando le cartelle nelle sedi giurisdizionali competenti, non nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.