Cassazione Penale, Sentenza n. 39490/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 81 cod. pen.: la Corte territoriale, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo rinvio, avrebbe applicato aumenti per continuazione tali da portare la pena complessiva oltre il triplo della pena irrogata per il reato ritenuto più grave (ricettazione), superando il limite legale previsto dall'art. 81, terzo comma; il ricorrente chiede la ricondizione della pena nei limiti di legge.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti operati per continuazione per violazione dell'art. 81 cod. pen., terzo comma, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. La Corte di legittimità ha ritenuto di non poter rideterminare autonomamente la pena, per la necessità di una completa rivalutazione discrezionale delle cessioni contestate; la pronuncia è stata dunque annullata solo sul profilo sanzionatorio e non sul resto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Comma 2: occorre individuare correttamente il delitto più grave rispetto ai quali operare la determinazione della pena di riferimento; Comma 3: gli aumenti per continuazione non possono portare la pena complessiva oltre il triplo della pena inflitta per il reato più grave. La Corte ha ritenuto violato il comma 3 nella rideterminazione operata in appello.
art. 648 cod. pen.
Norma che punisce la ricettazione; nella fattispecie è stata individuata come il reato più grave (capo Y) con rango sanzionatorio da due a otto anni, utilizzato come pena base nella rideterminazione.
d.P.R. n. 309/1990 art. 74, comma 6
art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/1990
Rinvio al regime sanzionatorio previsto per l'associazione (art. 416 c.p.) con conseguente diverso trattamento sanzionatorio per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte d'appello inizialmente aveva errato nel non considerare correttamente quale fosse il reato più grave.
art. 416 cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione a delinquere; richiamata per determinare il regime sanzionatorio applicabile al capo relativo alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Decreto n. 68 del 28/04/2016 (Primo Presidente Corte di cassazione)
Disposizione che consente la redazione della motivazione in forma semplificata; la motivazione della sentenza di cassazione è stata predisposta secondo tale procedura.
Massime di principio
- Occorre sempre individuare correttamente il reato più grave ai fini della determinazione della pena base (art. 81, comma 2): un errore in tale individuazione può rendere illegittima tutta la rideterminazione sanzionatoria.
- Gli aumenti per continuazione non possono produrre una pena complessiva superiore al triplo della pena inflitta per il reato più grave (art. 81, comma 3); il superamento di questo limite determina l'annullamento del trattamento sanzionatorio.
- La Corte di cassazione, quando l'errore riguarda valutazioni che richiedono ampia discrezionalità e una rivalutazione dei fatti (es. pluralità di cessioni), non procede a una autonoma rideterminazione della pena, ma rinvia per nuovo giudizio.
- Se l'errore è meramente aritmetico o riguarda un microscopico calcolo applicabile senza necessità di rivalutazione discrezionale, la Corte di legittimità può correggere o rideterminare la pena; se invece la correzione comporta una nuova valutazione di merito, il rimedio è il rinvio.
- In sede di nuovo giudizio la Corte territoriale dovrà rispettare i limiti imposti dall'art. 81 e motivare chiaramente l'individuazione del reato più grave e la quantificazione degli aumenti per continuazione.
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