Cassazione Civile, Ordinanza n. 21824/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza del Tribunale e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione al verbale. Ha quindi confermato la sanzione amministrativa e ha posto le spese dei gradi di merito e di legittimità interamente a carico dell'opponente, in favore del Comune.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato per violazione dell'art. 7 del codice della strada, perché un veicolo era stato sostato in un parcheggio a strisce blu senza esporre il tagliando attestante il pagamento. In primo grado, il giudice di pace aveva respinto l'opposizione, ma il Tribunale di Catania, in riforma, ha annullato il verbale ritenendo che il Comune non avesse provato di avere adempiuto all'obbligo, previsto dall'art. 7, comma 8, C.d.S., di riservare nelle immediate vicinanze un'adeguata area di parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 8, C.d.S., perché la via interessata ricadeva in una zona omogenea "A" ex art. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, zona sottratta all'obbligo di riserva; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale considerato che incombeva sull'opponente la prova dell'irragionevolezza della scelta amministrativa di delimitare quella zona come area esente dall'obbligo di riserva.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, Codice della strada
comma 8; richiamo anche al comma 9
per le zone indicate dalla norma, incluse le zone "A" ex d.m. 1444/1968, il Comune può non riservare un'area di parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo; l'individuazione delle altre zone di rilevanza urbanistica è rimessa a deliberazione della Giunta ed è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per vizi di legittimità.
art. 2697 c.c.
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione, pur formalmente convenuta, assume sostanzialmente la posizione di attrice e deve provare i fatti costitutivi della violazione; l'opponente prova invece i fatti impeditivi o estintivi. Nel caso concreto, però, la prova dei presupposti della delibera comunale risultava sufficiente e non era corretta la disapplicazione disposta dal Tribunale.
art. 360 c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso la causa nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 157, comma 6, Codice della strada
infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6
richiamato come precedente in tema di onere della prova dell'autorità amministrativa circa l'adozione dei provvedimenti necessari per rendere operativa la disciplina della sosta.
art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
zona omogenea definita «A»
le zone "A" comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani storici, artistici o di particolare pregio ambientale; la loro individuazione giustifica, nel caso concreto, l'esenzione dall'obbligo di riserva previsto dall'art. 7, comma 8, C.d.S.
art. 3, n. 9, Codice della strada
come definita, quest'ultima, dal n. 9 del comma 1 dell'art. 3 del codice della strada
la disciplina delle zone non soggette all'obbligo di riserva si inserisce nella regolazione della circolazione stradale e nella gestione del centro urbano.
art. 4 Codice della strada
delibera 1055 del 1993 con cui era stato perimetrato il centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del cod. strada
richiamato come base del perimetro del centro abitato all'interno del quale è stata poi individuata la zona interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione che abbia emesso il verbale, pur essendo formalmente convenuta, deve essere considerata sostanzialmente attrice quanto alla prova dei fatti costitutivi della violazione; l'opponente deve invece provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
- L'individuazione da parte del Comune delle zone urbane nelle quali non opera l'obbligo di riservare parcheggi liberi in prossimità degli stalli a pagamento costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, espressione della ordinaria gestione del territorio urbano, e non richiede motivazioni eccedenti rispetto alla funzione regolatoria svolta.
- Un provvedimento amministrativo fondato su valutazioni ampiamente discrezionali non è sindacabile dal giudice ordinario ai fini della disapplicazione se non per vizi di legittimità effettivi; non è consentito sostituire la valutazione del giudice a quella dell'amministrazione quando l'atto rechi una motivazione sufficiente e coerente con il quadro normativo.
- Quando il Comune dimostri che l'area interessata rientra in una zona urbanisticamente qualificata come esente dall'obbligo di riserva, la mancanza di stalli liberi nelle immediate vicinanze non comporta di per sé l'illegittimità della delibera istitutiva della sosta a pagamento.
- La decisione della Corte ribadisce che le zone "A" del d.m. 1444/1968 e le altre zone di rilevanza urbanistica possono essere individuate quale base normativa per escludere l'obbligo di riserva di aree di parcheggio libero previsto dall'art. 7, comma 8, C.d.S.
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