Cassazione Penale, Sentenza n. 05415/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di duplice omicidio dei coinquilini. Il ricorrente contestava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: mancato nesso causale tra le urla udite e l'omicidio, assenza di testimoni oculari che lo vedessero nell'appartamento al momento del fatto, sovra-valorizzazione del cambio di maglietta, incompatibilità dell'assenza di tracce ematiche con la scena del crimine, contraddizioni sulla descrizione della maglietta; contestava inoltre la fondatezza del pericolo di fuga. Con motivi aggiunti eccepiva la nullità dell'ordinanza genetica per mancata nomina di difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto all'eccezione di nullità per mancata nomina del difensore, la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare l'omesso adempimento, richiamando la necessità di prove documentali quando l'eccezione si fonda su fatto controverso; inoltre dagli atti risultava la nomina del difensore di fiducia e la comunicazione telefonica. Sui profili di merito la Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non configurassero vizi di legittimità idonei a superare il giudizio di merito: il Tribunale aveva fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica valorizzando elementi convergenti (dichiarazioni dei vicini, riprese video, prenotazione taxi, acquisto biglietto, cambio maglietta in aeroporto, ferite corporee e fuga verso la Spagna) e aveva spiegato le apparenti discrepanze (colore maglietta ecc.). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto plausibile il pericolo di reiterazione (abnormità della reazione e scarsa capacità di autocontrollo) e il pericolo di fuga (allontanamento immediato per la Spagna, resistenza a essere rintracciato), ammettendo una valutazione prognostica ancorata agli elementi concreti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di riesame; qui rilevante poiché il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare originaria.
Norma sulla gravìtà degli indizi richiesta per misure cautelari; la difesa l'ha invocata per contestare la soglia probatoria, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica sul punto.
Disciplina la motivazione delle misure cautelari; la censura difensiva mirava a far rilevare carenza motivazionale ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale conforme.
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b))
Regola il pericolo di fuga come requisito per la custodia. La Corte ricorda che il pericolo di fuga può essere accertato anche in via prognostica, con riferimento a circostanze concreti e ravvicinate nel tempo.
art. 97, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Norme relative alla nomina del difensore d'ufficio; la difesa aveva dedotto nullità per mancata nomina, ma la Corte ha richiesto prova documentale dell'omissione e ha rilevato la presenza di nomina di difensore di fiducia negli atti.
«l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; (...)" e comma 1-ter e 3 (norme sull'informazione e sul verbale delle operazioni e sul deposito degli atti)"
Stabilisce gli adempimenti esecutivi all'esecuzione dell'ordinanza cautelare e la necessità di verbalizzare le comunicazioni al difensore; la Corte osserva che l'omissione dell'avviso di deposito non inficia automaticamente la validità del provvedimento ma incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
art. 294 e art. 302 cod. proc. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)
Richiamate in giurisprudenza sul piano dell'effetto di eventuali nullità procedurali: l'assenza di atti depositati prima dell'interrogatorio può comportare nullità dell'interrogatorio solo in presenza di specifici presupposti documentali; la Corte ha applicato tali principi esigendo prova documentale.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non configurabili come vizi di legittimità ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione vizi procedurali che si fondano su fatti controversi (es. mancata nomina del difensore) è necessaria la produzione di documentazione specifica: mere affermazioni difensive non sono sufficienti.
- La valutazione della "gravìtà degli indizi" e la ponderazione delle prove sono principalmente di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge una manifesta illogicità, contraddizione palese o carenza assoluta di motivazione.
- Il pericolo di fuga può essere accertato con giudizio prognostico ancorato a elementi concreti (allontanamento immediato, resistenza a essere rintracciato, organizzazione della fuga, precedenti, contesti di vita), non è necessario che siano presenti soltanto condotte materiali immediatamente anteriori.
- Contraddizioni apparenti nelle descrizioni (es. colore di un indumento) non annullano automaticamente l'affidabilità se il giudice fornisce spiegazioni coerenti e basate su elementi probatori (videosorveglianza, riconoscimenti, testimonianze).
- L'assenza di tracce ematiche su indumenti del sospettato non è decisiva in assenza di accertamenti tecnici: l'obiezione difensiva deve essere sostenuta da riscontri probatori e non da mere asserzioni.
- Le impugnazioni per motivi di merito in Cassazione devono essere formulate con chiarezza e secondo i vizi previsti dall'art. 606; esposizioni generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
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