Sentenza n. 350/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell''Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha disposto la sospensione cautelare dal servizio dell''odierno ricorrente; - di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione cautelare dal servizio, con privazione del trattamento economico e corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Vigile del Fuoco in servizio presso un Comando provinciale, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva disposto la sua sospensione cautelare dal servizio, con privazione del trattamento economico in godimento e corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il provvedimento era stato adottato in applicazione dell'art. 14, comma 3, del CCNL di categoria del 26 maggio 2004, a seguito di un'ordinanza cautelare del GIP e del successivo rinvio a giudizio del dipendente per i reati previsti dagli artt. 117, 319 e 321 c.p. L'imputazione riguardava la ricezione di una somma di denaro da parte di un candidato a un concorso per Vigili del Fuoco, al fine di interferire sull'attività della commissione e garantirne l'idoneità. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, contestando la legittimità della sospensione. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente prima dell'udienza di merito. Non ha quindi esaminato nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere relative alla sospensione cautelare. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi. La precedente domanda cautelare era stata respinta con separata ordinanza, per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, ma tale valutazione non è stata oggetto della decisione definitiva nel merito.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, CCNL di categoria del 26 maggio 2004
il dipendente risultava “imputato nel citato procedimento penale per reati di gravità tale da procurare, in caso di permanenza in servizio, non soltanto turbamento all’ordinato andamento dell’Amministrazione all’interno della sede VVF di appartenenza e comunque in qualsiasi altra struttura del C.N.VV.F., ma anche grave danno all’immagine del C.N.VV.F. stesso”
La disposizione è stata indicata dall'amministrazione quale base contrattuale della sospensione cautelare facoltativa dal servizio; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito per sopravvenuto difetto di interesse.
artt. 117, 319 e 321 c.p.
Sono le disposizioni penali richiamate nel procedimento penale che aveva determinato l'adozione della sospensione cautelare; la sentenza non valuta la responsabilità penale né la rilevanza sostanziale dei reati ai fini della legittimità dell'atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e chiede la definizione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure dedotte.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza accertare la legittimità o l'illegittimità dell'atto impugnato e senza stabilizzare una decisione di merito sulle relative censure.
- In presenza di giusti motivi, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso può accompagnarsi alla compensazione integrale delle spese di lite.
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