Ordinanza n. 1664/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento 1) del decreto del 20.10.2021, n. 199 del Ministero della cultura – Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio – Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, notificato in pari data alla ricorrente, con il quale l’Amministrazione resistente ha decretato che “il complesso immobiliare denominato «Città Giardino e villini della prima metà del XX secolo», sito in Ciampino (RM), piazza della Pace, 1, via Due Giugno, via Col di Lana, via Principessa Pignatelli, viale di Marino, 41, via della Folgarella, 49, via della Folgarella, 67, via Bruno Serotini, 1 (angolo via Salvo D’Acquisto), meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguentemente sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo”, nella parte in cui contiene anche il riferimento all’unità immobiliare sita in Ciampino (Roma), via della Folgarella n. 49, di proprietà della ricorrente; 2) di tutti gli atti ed i provvedimenti al predetto comunque antecedenti, coordinati e connessi, anche se sconosciuti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante, nella parte riferita all'unità immobiliare di proprietà della ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della cultura che ha dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante un complesso immobiliare sito nel Comune di Ciampino, chiedendone l'annullamento limitatamente all'inclusione dell'unità immobiliare di sua proprietà. Nel corso del giudizio, con una precedente ordinanza istruttoria, il TAR ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola a un tecnico individuato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio. Il direttore dell'ufficio ha delegato l'incarico a un'architetta, la quale ha chiesto una proroga di novanta giorni per il deposito e la trasmissione alle parti della relazione scritta sull'attività svolta. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il vincolo culturale, ma decide esclusivamente sull'istanza di proroga dell'incombente istruttorio.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza del verificatore e proroga al 15 aprile 2026 il termine per il deposito e la trasmissione alle parti della relazione scritta sull'attività svolta. Restano fermi i successivi termini di venti giorni per le osservazioni delle parti e di ulteriori venti giorni per la relazione definitiva del verificatore. Il giudice conferma inoltre l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 ottobre 2026 per la trattazione del merito e dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al verificatore. Non viene definita la domanda di annullamento del decreto di vincolo culturale.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la verificazione disposta nel giudizio e per la gestione dell'incombente istruttorio, compresa la proroga del termine assegnato al verificatore.
art. 10, comma 1 e comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004
il complesso immobiliare denominato «Città Giardino e villini della prima metà del XX secolo» [...] è dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante
È la base normativa indicata nel decreto impugnato per la dichiarazione di interesse storico-artistico e per l'assoggettamento del complesso alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
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