Cassazione Penale, Sentenza n. 586/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2011), entrambi aggravati dalla recidiva qualificata. Il ricorrente deduceva: nullità per mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo (presunta menzione del nome "Moukhlis Naja" nel dispositivo), vizio per mancata valutazione della diminished capacity ai sensi dell'art. 42 c.p. (sosteneva che l'imputato fosse incapace di intendere e volere per ubriachezza), violazione dell'art. 157 c.p. in relazione alla mancata declaratoria di responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 75 (prescrizione/temporalità), e errata applicazione delle norme sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato trattandosi verosimilmente di un refuso nella copia notificata al ricorrente; il secondo motivo infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente accertato che l'imputato era in stato di evidente ubriachezza ma comunque dotato di coscienza e volontà; ha richiamato i principi relativi all'"actio libera in causa" (art. 87 c.p.) e alla disciplina della ubriachezza abituale (art. 94 c.p.). Sul terzo punto, la Corte ha rilevato che, secondo la disciplina richiamata (art.157 e 161 c.p.), il termine di prescrizione per la contravvenzione sarebbe scaduto il 7 aprile 2024, cioè dopo la pronuncia di appello, rendendo irrilevante la censura. L'ultimo motivo sulla recidiva è stato ritenuto manifestamente infondato: la recidiva qualificata è stata correttamente applicata alla luce dei numerosi precedenti dell'imputato (armi, resistenza, rapina, tentata estorsione, violazione misura di sorveglianza). Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale; applicata e confermata dalla Corte territoriale e richiamata nella sentenza impugnata.
art. 75, comma 1, d.lgs. n.159/2011
Prevede la contravvenzione relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; contestata e confermata in appello, con questioni connesse alla prescrizione temporale
art. 99, quarto comma, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'aggravamento per recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti dell'imputato
art. 42, primo comma, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di coscienza e volontà; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente escluso effetto scriminante, avendo rilevato condotta riconducibile a ubriachezza volontaria e non a incapacità esimente
art. 157 cod. pen.
Richiamato nel quadro della prescrizione della contravvenzione; la Corte ha valutato la decorrenza dei termini ai sensi degli articoli collegati e ha concluso che la prescrizione sarebbe maturata dopo la pronuncia d'appello, rendendo irrilevante la censura
art. 87 cod. pen.
Principio dell'"actio libera in causa": non opera l'attenuante o l'esclusione di responsabilità quando ci si è volontariamente posto in stato di incapacità per commettere il reato; richiamato per escludere la scriminante dell'ubriachezza
art. 85, comma primo, cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 87 per delineare i limiti dell'applicazione della incapacità di intendere e volere come causa di non punibilità
art. 94, primo comma, cod. pen.
Stabilisce che se il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale la pena sia aumentata; usato per escludere che l'ubriachezza determinasse l'assenza di responsabilità
art. 161, secondo comma, ult. parte, cod. pen.
Richiamato nel contesto della determinazione dei termini di prescrizione in presenza di recidiva o precedenti, anziché produrre effetti estinti prima della pronuncia impugnata
Massime di principio
- Un errore materiale o un refuso in una copia notificata non invalida automaticamente la decisione se nel fascicolo ufficiale non risulta alcuna discrepanza tra motivazione e dispositivo.
- L'ubriachezza volontaria non esclude la responsabilità penale: se l'imputato si è messo in stato di incapacità con lo scopo di commettere il reato (actio libera in causa) o si tratta di ubriachezza abituale, la responsabilità permane e la pena può essere aumentata.
- Le doglianze sulla prescrizione di reati contravvenzionali vanno valutate rispetto ai termini di prescrizione e alla loro decorrenza temporale rispetto alle varie pronunce; se la prescrizione matura dopo la pronuncia impugnata la censura può essere irrilevante.
- La recidiva qualificata richiede una valutazione concreta dei precedenti: numerosi precedenti pertinenti possono giustificare l'applicazione della recidiva e l'aumento della pericolosità sociale dell'imputato.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità e può condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
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