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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29009/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione in relazione al mancato pagamento di cartelle presupposte. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta oltre sessanta giorni dal preavviso di iscrizione ipotecaria. In appello la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato l'iscrizione ipotecaria, ritenendo che l'atto effettivamente impugnato fosse l'iscrizione ipotecaria e non il preavviso, e aveva rilevato la prescrizione decennale dei crediti portati dalle cartelle. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, sostenendo la tardività del ricorso perché rivolto contro il preavviso notificato il 3 marzo 2013; con il secondo ha dedotto il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, per la parte relativa a crediti contributivi e previdenziali, invocando la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura perché dagli atti risultava che l'atto impugnato in primo grado era l'iscrizione ipotecaria comunicata il 21 agosto 2013 e non il preavviso; ha inoltre richiamato l'orientamento per cui il preavviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile, ma la mancata impugnazione non impedisce di contestare l'iscrizione successiva. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, essendosi già pronunciato sulla medesima questione anche il giudice ordinario, la parte avrebbe dovuto denunciare un conflitto reale positivo di giurisdizione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., e non un semplice motivo ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.; inoltre non ricorreva un difetto assoluto di giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione riguarda l'atto effettivamente impugnato; nel caso concreto la Corte ha escluso che il ricorso fosse tardivo, perché rivolto contro l'iscrizione ipotecaria e non contro il preavviso.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile, ma la sua mancata impugnazione non pregiudica in via definitiva il contribuente, che può comunque contestare la successiva iscrizione di ipoteca.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il motivo ordinario di ricorso per cassazione sulla giurisdizione non era il mezzo corretto per far valere, nel caso di giudici già entrambi pronunciatisi sulla giurisdizione, un conflitto reale positivo di giurisdizione.

  • art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

    In presenza di due pronunce di diversi giudici che affermano entrambe la propria giurisdizione sulla stessa questione, occorre denunciare il conflitto reale positivo di giurisdizione con questo specifico strumento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti del rigetto, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'atto che segna il dies a quo per la tempestività dell'impugnazione è quello effettivamente azionato in giudizio; l'erronea qualificazione del provvedimento da parte del ricorrente o del giudice di merito non è sufficiente se dagli atti emerge con chiarezza quale atto sia stato impugnato.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma la sua impugnazione è una facoltà e non un onere: l'omessa opposizione al preavviso non impedisce di contestare la successiva iscrizione ipotecaria.
  • La deduzione del difetto di giurisdizione deve utilizzare il rimedio processuale coerente con la concreta situazione processuale: se due giudici, ordinario e speciale, hanno già entrambi affermato la propria giurisdizione sulla medesima questione, la censura va veicolata come conflitto reale positivo di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., non come ordinario motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso sulla giurisdizione è inammissibile quando mira a ottenere una pronuncia incompatibile con il concreto assetto processuale già formato nei giudizi di merito, oppure quando non ricorre un difetto assoluto di giurisdizione.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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