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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16375/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva applicato nei loro confronti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di truffa aggravata e ricettazione. Hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 5 c.p., contestando l'applicabilità della circostanza aggravante della "minorata difesa" atteso che, pur iniziatesi online, le trattative proseguivano con contatti personali e messaggistica istantanea; (2) violazione dell'art. 274 c.p.p., sostenendo l'assenza del requisito dell'attualità e della concretezza del pericolo (dato il tempo trascorso tra le condotte del 2021 e la richiesta cautelare del 2023) e l'assenza di elementi che dimostrino il rischio di reiterazione dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. ("minorata difesa") perché gli indagati hanno approfittato della distanza dei luoghi propria della vendita online, che ha impedito la verifica preventiva dei beni e ha consentito di schermare identità e responsabilità. Ha affermato che contatti successivi (telefonici o tramite messaggistica) non escludono l'aggravante se resta l'impossibilità di verifica del bene per effetto della distanza. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di recidiva (numero, modalità, professionalità, rete di complicità, biografia giudiziale, mancanza di redditi leciti e notizie investigative successive), ritenendo sussistenti attualità e concretezza del pericolo. La Cassazione ha quindi confermato l'esecutività del provvedimento impugnato; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma rilevante rispetto ai motivi di impugnazione posti a fondamento del ricorso in cassazione (contestazione della valutazione dell'aggravante), la Corte ha ritenuto le censure basate sui medesimi fatti manifestamente infondate.

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Interpretata come aggravante della "minorata difesa" quando l'autore della truffa abbia consapevolmente approfittato della distanza/condizioni di luogo (tipico della vendita online) che impediscono la verifica del bene e consentono di schermare identità e sottrarsi alle conseguenze. La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante anche se le comunicazioni sono proseguite fuori rete, quando permane l'impossibilità di verifica a causa della distanza.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che il decorso temporale non esclude automaticamente l'attualità quando esistono elementi concreti (modus operandi, professionalità, rete di complicità, assenza di redditi leciti, informazioni investigative successive) che indicano il rischio di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi all'esecuzione del provvedimento impugnato a seguito della decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nelle truffe commesse mediante vendita online l'aggravante della "minorata difesa" può sussistere quando l'autore abbia effettivamente approfittato della distanza e delle condizioni telematiche per impedire la verifica del bene e schermare la propria identità;
  • La sussistenza dell'aggravante non viene automaticamente esclusa dal fatto che siano poi intervenuti contatti personali o tramite messaggistica: ciò che conta è se, in concreto, la distanza ha reso impossibile o inefficace la verifica del bene da parte della vittima;
  • Il tempo intercorso tra la commissione delle condotte e la richiesta di misure cautelari non esclude di per sé l'attualità del pericolo: la prova dell'attualità e della concretezza può emergere da elementi quali il numero e la modalità delle condotte, la professionalità, una rete di complici, la mancanza di redditi leciti e informazioni investigative successive;
  • Le valutazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzione della misura sono valutazioni di merito: in Cassazione sono sindacabili solo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non una diversa rivalutazione dei fatti;
  • L'impugnazione manifestamente infondata può essere dichiarata inammissibile e comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende);
  • Chi agisce in giudizio contro misure cautelari personali dovrebbe focalizzare le censure su vizi normativi o di motivazione formale per avere speranze in sede di legittimità, mentre contestazioni di fatto o valutazioni alternative sono più appropriate in sede di merito.

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