Cassazione Penale, Sentenza n. 3280/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna per tentato furto in abitazione (art.56, art.624‑bis c.p. e connessi). Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt.70 e 438 c.p.p. per il mancato espletamento della perizia richiesta come condizione del rito abbreviato condizionato e carenza di motivazione (la capacità processuale sarebbe stata accertata mediante escussione di un teste e non con perizia); 2) violazione dell'art.521 c.p.p. per presunta mancata corrispondenza tra il fatto contestato (impossessamento indicato nel capo di imputazione) e il fatto giudicato (solo tentativo); 3) carenza motivazionale rispetto alla censura di assoluzione per non aver commesso il fatto (richiesta di rivalutazione delle prove); 4) violazione dell'art.49 c.p. e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta come reato impossibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'iter decisionale dei giudici di merito. Si è ritenuto che le doglianze non contrastassero adeguatamente le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado e che il ricorso tentasse una rivalutazione probatoria vietata in sede di legittimità. Sul punto della perizia, i giudici hanno ritenuto che non sussistessero elementi concreti tali da giustificare un accertamento peritale e che l'escussione del dott. Varrica fosse congrua; la documentazione e le dichiarazioni non dimostravano che il disturbo psichico incidesse sulla capacità di intendere e volere in relazione al fatto. Quanto alla qualificazione del fatto, si è condiviso che la condotta fosse idonea a realizzare il risultato e pertanto sussisteva il tentativo, non il reato impossibile. La censura ex art.521 c.p.p. è stata ritenuta infondata poiché, nonostante la formulazione del capo di imputazione, erano contestati gli elementi essenziali del tentativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.56 c.p.
Disciplina del tentativo: la Corte ha confermato che la condotta del ricorrente rientra nel tentativo perché idonea a realizzare l'evento che si sarebbe verificato se non si fossero frapposti fattori estranei alla volontà.
art.624‑bis c.p. comma 3
Norma relativa al furto in abitazione (aggravante/figura specifica): utilizzata per contestare il reato di furto in abitazione, nel caso in cui la condotta sia risultata tentata.
art.625 c.p. n.2
Riferimento alle aggravanti/qualsiasi circostanza rilevante richiamata nel capo di imputazione; la Corte non ha ritenuto che tali riferimenti invalidassero la qualificazione come tentativo.
art.61 c.p. n.5
Richiamo alle circostanze che possono incidere sulla pena (richiamato nel capo di imputazione); non ha influito sulla decisione di merito in senso favorevole al rigetto delle doglianze.
artt.70 e 438 c.p.p.
Regole sul rito abbreviato e sulle condizioni per la traduzione in giudizio: la Corte ha interpretato che la perizia psichiatrica non è obbligatoria ogni volta che viene invocata, ma solo quando sussistono elementi concreti che ne rendano necessaria l'esecuzione; in assenza di tali elementi il giudice può ammettere altre modalità probatorie (es. escussione di teste).
art.521 c.p.p.
Principio di correlazione tra imputazione e giudicato: la Corte ha ritenuto che, nonostante la formulazione del capo di imputazione parlasse di "impossessamento", gli elementi essenziali contestati erano tali da consentire la difesa in relazione al tentativo, quindi non sussisteva violazione rilevante.
art.49 c.p.
Disciplina del reato impossibile e del tentativo: la Corte ha escluso che si trattasse di reato impossibile, ritenendo la condotta idonea e concreta a realizzare il risultato nonostante fattori esterni abbiano impedito l'evento.
Massime di principio
- Il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica è subordinato all'esistenza di elementi concreti che ne giustifichino l'esecuzione: semplici allegazioni o riferimenti a diagnosi non specifiche non sono sufficienti.
- In mancanza di necessità peritale dimostrata, il giudice può ricorrere a mezzi probatori alternativi (es. escussione di testimoni o esperti) purché la motivazione sia logica e adeguata.
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione globale delle prove: le doglianze devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni di merito e evidenziare vizi di legge o difetti logico‑giuridici nella motivazione.
- La dicitura del capo di imputazione non è automaticamente invalidante se, nella sostanza, sono contestati gli elementi fondamentali della fattispecie per la quale l'imputato può difendersi; ciò non comporta in sé violazione dell'art.521 c.p.p.
- La qualificazione come reato impossibile richiede che la realizzazione dell'evento fosse obiettivamente impossibile per natura degli strumenti o dell'azione: il semplice impedimento esterno non trasforma automaticamente un tentativo in reato impossibile.
- Quando si eccepisce incapacità di intendere e di volere per ottenere misure processuali speciali o attenuanti, è necessario produrre elementi medici specifici e congruenti che colleghino il disturbo alla incapacità in relazione al fatto concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →