Sentenza n. 190/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, n. 241/2024, depositata in data 7.4.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 398/2023, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 il 7.4.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda della Prof.ssa Eva Lippi, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Macerata, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Macerata divenuta irrevocabile, regolarmente notificata in forma esecutiva al Ministero. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati nella domanda, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità del credito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre misure relative all'esecuzione del giudicato e riconoscere l'indennizzo previsto dal comma 4, lettera e); tuttavia, nel caso concreto, l'indennizzo è stato negato perché non sussistevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
beneficio della carta docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994
interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Il giudicato posto in esecuzione aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione secondo tale disposizione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e la concreta attribuzione.
art. 93 c.p.c.
spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Ha costituito il fondamento della distrazione delle spese del giudizio in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
È stato richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi, dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituitasi solo formalmente, comporta la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo entro il termine assegnato dal giudice, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione; la nomina costituisce una misura esecutiva e acceleratoria idonea a garantire l'attuazione del giudicato.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l'esecuzione.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento dell'Amministrazione sussistente al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione non abbia contestato in giudizio la pretesa.
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