Cassazione Civile, Ordinanza n. 13619/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito di una società in nome collettivo operante nel settore edile, cancellata dal registro delle imprese, rideterminando maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2007. La ricostruzione si fondava su irregolarità emerse nel controllo della contabilità e sull'applicazione di una percentuale di incidenza dei costi per materie prime del periodo 2001-2004 sui ricavi di quel medesimo periodo, da trasferire al 2007. Gli ex soci hanno poi impugnato anche i rispettivi avvisi personali Irpef. In appello i contribuenti hanno dedotto, tra l'altro, che l'Ufficio non avesse considerato i ricavi già dichiarati nel 2006, e che vi fosse omessa pronuncia su singoli motivi di ricorso. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l'accertamento come induttivo puro; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 600/1973, denunciando motivazione illogica/apparente e, comunque, errata applicazione del principio di annualità dell'imposta, perché il calcolo doveva essere riferito ai soli costi e ricavi dell'anno 2007; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché la CTR avrebbe annullato integralmente gli accertamenti senza considerare alcuni rilievi dell'avviso che non risultavano contestati dai contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione dell'accertamento come analitico-induttivo (o misto) ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, e ha accolto il secondo e il terzo motivo. In particolare, ha escluso il vizio di motivazione apparente o illogica, ma ha ritenuto fondata la censura sulla violazione del principio di annualità dell'imposta: l'Ufficio correttamente poteva riferire la percentuale di incidenza dei costi ai dati del solo anno 2007, essendo quello l'anno oggetto di accertamento. Ha inoltre accolto la doglianza di extrapetizione, osservando che la sentenza impugnata non aveva considerato alcuni specifici rilievi dell'avviso (punti e) ed f)) non contestati nel ricorso introduttivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La disposizione è stata ricondotta al metodo di accertamento analitico-induttivo o misto: consente di ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni e di elementi contabili ritenuti non del tutto attendibili, senza prescindere integralmente dalla contabilità.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La Corte ha escluso che la fattispecie esaminata fosse un accertamento induttivo puro riconducibile a tale comma.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la motivazione apparente o radicalmente illogica.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
È stato valorizzato come espressione del principio di annualità dell'imposta: l'accertamento e il calcolo del ricavo occultato devono riferirsi all'annualità oggetto di verifica, qui il 2007.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza/processo invocati dai ricorrenti; la Corte distingue tra censure infondate, censure fondate per violazione di legge e vizio di extrapetizione.
art. 112 c.p.c.
La sentenza non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su capi non devoluti; l'omessa considerazione di rilievi non contestati integra vizio di extrapetizione se il giudice annulla integralmente oltre i confini del devoluto.
Massime di principio
- L'accertamento fondato su irregolarità contabili e su percentuali di incidenza dei costi sui ricavi può integrare un accertamento analitico-induttivo: non è necessario che l'Ufficio disconosca integralmente la contabilità, purché utilizzi elementi presuntivi per ricostruire singole voci di reddito.
- Nel sistema delle imposte sui redditi vige il principio di annualità: la base di calcolo dell'accertamento deve essere riferita all'anno d'imposta oggetto di verifica, senza commistioni improprie con annualità diverse, salvo che tali dati servano come elementi indiziari e non come base impositiva autonoma.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non ogni motivazione sintetica o non condivisibile è nulla.
- Ricorre extrapetizione quando il giudice decide su capi o questioni non devoluti o ignora il perimetro delle contestazioni, annullando l'atto oltre i limiti delle doglianze effettivamente proposte.
- In sede di impugnazione di un avviso di accertamento, il giudice deve misurarsi con tutti i rilievi specificamente devoluti; la mancata considerazione di alcuni rilievi non contestati può incidere sulla validità della decisione solo se ciò comporta una pronuncia oltre il thema decidendum.
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