Cassazione Penale, Sentenza n. 27623/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione della pena e conseguente carcerazione. Sostiene violazione dell'art. 47, commi 10 e 11, legge 26 luglio 1975 n. 354 (affidamento in prova), lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento degli atti. La censura principale è che, pur essendo stata disposta una revoca dell'affidamento in prova il 14/07/2022, la revoca sarebbe operata con effetti ex nunc (e quindi il periodo successivo andrebbe computato come periodo di misura alternativa effettivamente scontato e detratto dalla pena residua) e che la mancata comunicazione tempestiva della revoca avrebbe indotto il ricorrente a ritenersi ancora sottoposto all'affidamento fino all'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio adeguato fosse l'impugnazione del provvedimento di revoca dell'affidamento al Tribunale di sorveglianza e non l'incidente avverso l'ordine di esecuzione emesso in base ai dati disponibili. Ha inoltre censurato la genericità e la mancanza di correlazione tra le ragioni dedotte e il contenuto del provvedimento impugnato (illecita aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.), rendendo l'impugnazione inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47, commi 10 e 11)
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e la revoca della misura; la Corte osserva che le questioni relative alla revoca e ai suoi effetti temporali dovevano essere dedotte e impugnate davanti al Tribunale di sorveglianza che ha competenza sulla materia, e non in sede di incidente all'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione è stato ritenuto correttamente formato in base ai dati in suo possesso e non ha computato come espiato il periodo successivo alla revoca.
codice di procedura penale (art. 591 comma 1 lett. c))
art. 591 comma 1 lett. c)
La disposizione è richiamata in relazione al vizio di aspecificità dell'impugnazione: l'impugnazione generica o non correlata alle ragioni argomentate dal provvedimento impugnato comporta inammissibilità. La Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di specificità e correlazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
La decisione è richiamata sul punto della valutazione della colpevolezza del ricorrente ai fini della determinazione delle spese e della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere elemento per esenzione e ha fissato la somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Se si contesta la revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova), l'atto da impugnare è il provvedimento di revoca davanti al Tribunale di sorveglianza: non è sufficiente appellare l'ordine di esecuzione emesso successivamente.
- L'ordine di esecuzione viene formato sulla base dei dati in possesso dell'autorità al momento del provvedimento; eventuali errori o omissioni relativi alla revoca della misura alternativa devono essere fatti valere nel giudizio competente e con i rimedi adeguati.
- Le doglianze devono essere specifiche e ben correlate al contenuto del provvedimento impugnato: censure generiche o scollegate dal motivo effettivo dell'ordinanza sono causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La mancata tempestiva notifica di un provvedimento di revoca può costituire elemento di rilievo, ma il relativo effetto giuridico (ex nunc vs ex tunc) e il computo del periodo vanno dedotti nel ricorso competente e dimostrati con riferimento agli atti e alla normativa processuale applicabile.
- Per evitare decadenze o inammissibilità, è necessario impugnare tempestivamente il provvedimento sostanziale (revoca) e non limitarsi a contestare solo gli atti esecutivi successivi.
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