Cassazione Penale, Ordinanza n. 10269/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello multiuso con impugnatura di 8,50 cm e un cacciavite lungo 17,6 cm, qualificati come oggetti atti ad offendere. In ricorso la difesa ha dedotto: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione, richiamando l'art. 125, comma 3, c.p.p., l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il secondo motivo era generico e, soprattutto, non specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva dichiarato inammissibile il motivo di gravame sulle attenuanti generiche. Quanto al primo motivo, la censura è stata ritenuta di merito, sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate in appello, e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza di secondo grado dava conto in modo esauriente del fatto che la giustificazione della detenzione degli oggetti era stata fornita solo dalla difesa tecnica e non immediatamente dall'imputato.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 110 del 1975
Norma incriminatrice del porto, fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione del provvedimento impugnato non era mancante.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza di difetto di motivazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza di difetto di motivazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per lamentare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la ratio decidendi.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o che si limitino a riproporre questioni di fatto già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se la sentenza impugnata contiene una motivazione esauriente e non manifestamente illogica sulla questione controversa.
- La censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o infondata se non si misura con la ragione autonoma posta a base del diniego o della declaratoria di inammissibilità della doglianza nel giudizio di appello.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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