Cassazione Penale, Sentenza n. 00948/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 28/03/2025 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per il delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente era accusato di partecipazione, nell'ambito della cosca Barbaro-Castani, a un'associazione finalizzata al traffico di cocaina (approvvigionamento, taglio e confezionamento) operante su più regioni tra settembre 2018 e gennaio 2020. I difensori hanno dedotto cinque motivi: (1) errata interpretazione delle intercettazioni e vizio di logica; (2) violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia e diversa qualificazione del ruolo rispetto a precedente procedimento; (3) mancata motivazione circa l'applicazione delle aggravanti ex art. 74, commi 3 e 4 DPR 309/1990; (4) errata applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (5) insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari e possibile applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto). Sono stati anche depositati motivi nuovi successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti in gran parte sollecitassero una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie (interpretazione di intercettazioni, rilevanza di precedenti procedimenti, ricostruzione dei ruoli), questioni riservate alla valutazione del giudice di merito e non sindacabili in cassazione; altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di deduzione in sede corretta o per aspecificità. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha logicamente motivato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (anche richiamando la doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3) e che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità. Ordinanza impugnata dunque confermata nella sostanza; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Articolo richiamato quale norma sostanziale della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la contestazione relativa al segmento operativo (approvvigionamento/taglio) può integrare l'ipotesi di cui all'art. 74 e giustificare la presunzione cautelare.
Codice penale - art. 416-bis.1
Richiamata come possibile aggravante/elemento qualificante (metodo mafioso/agevolazione). La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mira a rivedere la valutazione indiziaria relativa all'applicazione dell'aggravante.
Codice di procedura penale - artt. 273 e 309
Richiamati dai difensori in rapporto ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha confermato che i rilievi di merito sulla valutazione probatoria e sull'interpretazione delle intercettazioni non sono rimediabili in cassazione se non evocano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.
Codice di procedura penale - artt. 274 e 275
Art. 275, comma 3 (doppia presunzione) è stato ritenuto applicabile in relazione alla gravità e reiterazione dei fatti di narcotraffico; le esigenze cautelari fondate su tale presunzione sono considerate adeguatamente motivate e sottratte al sindacato di legittimità se non illogiche.
Codice di procedura penale - art. 303, comma 1, lett. a), n. 3
Richiamato in riferimento al termine massimo di durata della fase di misura per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ne menziona l'esistenza nel contesto delle deduzioni difensive.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 3
Richiamato per segnalare che alcune deduzioni (es. violazioni di legge specifiche) non possono essere presentate per la prima volta in cassazione se non dedotte nei gradi precedenti.
Codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente dichiarato inammissibile.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter
Richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza (formalità esecutive).
Corte costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Invocata in relazione alla decisione di non applicare sanzioni ulteriori in via di colpa; la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo di 3.000 euro alla cassa delle ammende pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa.
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti o formulare una diversa lettura delle intercettazioni, salvo dedurre specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- L'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la logicità e la non manifesta contraddittorietà della motivazione.
- Decisioni divergenti assunte in altri procedimenti (diverso ambito temporale o diverso compendio indiziario) non fondano automaticamente un vizio di contraddittorietà della motivazione in cassazione.
- Non sempre conviene impugnare la qualificazione giuridica del ruolo (es. apicalità vs. mera partecipazione) se questa esclusione non incide sui presupposti o sulla durata della misura cautelare: può mancare interesse a ricorrere.
- Le aggravanti richiamate in sede cautelare, se non dedotte nei gradi precedenti, possono risultare inammissibili in cassazione per carenza di deduzione; occorre sollevarle tempestivamente.
- Per delitti di spaccio/associazione finalizzata al narcotraffico la legge prevede presunzioni cautelari (art. 275 c.p.p.) e limiti temporali (art. 303 c.p.p.); il giudice può ritenere inidonei gli arresti domiciliari quando il contesto locale e la struttura del sodalizio lo giustificano.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, salvo valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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