Sentenza del 23/02/2017 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata - Raddoppio dei termini - Natura sostanziale - Irretroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il raddoppio dei termini non può essere applicato retroattivamente. La disposizione ha natura sostanziale, e non meramente procedimentale, perché introduce una presunzione legale di evasione relativamente alle attività estere, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Pertanto, la norma non può incidere su fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 12 del d.l. 78/2009, che prevede il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti relativi a disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente contestava l'applicazione della norma a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, sostenendone l'irretroattività.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti relativi a disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, presuntivamente costituite mediante redditi sottratti a tassazione
La norma è stata qualificata come sostanziale, poiché introduce una presunzione legale di evasione e inverte l'onere della prova. Di conseguenza, non è applicabile a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Principio di irretroattività delle norme sostanziali
Una disposizione che incide sulla posizione sostanziale del contribuente, introducendo presunzioni o modificando l'onere della prova, non può essere applicata a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Il semplice fatto che una norma riguardi i termini dell'accertamento non la rende automaticamente procedimentale: se introduce una presunzione legale o modifica l'onere della prova, ha natura sostanziale.
- Il raddoppio dei termini per attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata può operare solo per fattispecie successive all'entrata in vigore della norma che lo prevede.
- In presenza di una disposizione sostanziale sfavorevole al contribuente, l'Amministrazione finanziaria non può applicarla retroattivamente a periodi d'imposta precedenti.
- La qualificazione della norma dipende dai suoi effetti concreti: una disposizione che rafforza la pretesa impositiva mediante una presunzione legale richiede il rispetto del principio di irretroattività.
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