Sentenza del 23/02/2017 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Accertamento - Scissione societaria - Rinnovazione atti impositivi nei confronti delle società scisse - Obbligo - Insussistenza - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica via pec -contestazione difformità con l'originale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato, da un lato, la mancata rinnovazione o integrazione nei propri confronti degli atti di accertamento e riscossione originariamente emessi nei confronti della società scissa; dall’altro, ha contestato la conformità all’originale della copia informale della cartella di pagamento notificata tramite PEC, senza tuttavia indicare in modo specifico quali elementi del documento notificato fossero difformi dall’originale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In caso di scissione parziale, l’Amministrazione finanziaria e il concessionario non sono obbligati a rinnovare o integrare nei confronti delle società beneficiarie gli atti già compiuti verso la società scissa, poiché le società scissa e beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie. Le società beneficiarie possono comunque informarsi e attivarsi sui procedimenti già pendenti al momento della scissione. È stata inoltre ritenuta insufficiente la contestazione della cartella notificata via PEC, perché una contestazione di difformità deve indicare in modo chiaro e circostanziato sia il documento contestato sia gli specifici elementi che lo distinguerebbero dall’originale.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 22225 del 31 dicembre 2016
In tema di scissione parziale, non sussiste alcun obbligo a carico dell’amministrazione finanziaria o del concessionario di rinnovare o integrare nei confronti delle società beneficiarie gli atti di accertamento o di riscossione già svolti nei confronti della società scissa.
La scissione non impone la rinnovazione degli atti tributari già notificati alla società scissa. Le società beneficiarie subentrano nella responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni tributarie, potendo verificare e contestare gli atti nei modi e nei termini previsti.
Disciplina della responsabilità tributaria nelle scissioni societarie
Le società scissa e beneficiarie sono solidalmente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni tributarie connesse alla società scissa; la responsabilità non dipende dalla preventiva rinnovazione degli atti nei confronti delle beneficiarie.
Regole sulla notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata
La notifica via PEC può essere contestata sotto il profilo della conformità del documento, ma la contestazione deve essere specifica e riferita a concrete difformità, non meramente generica o esplorativa.
Massime di principio
- In caso di scissione parziale, gli atti tributari già notificati alla società scissa non devono essere necessariamente rinnovati alle società beneficiarie: queste ultime possono essere chiamate a rispondere in solido delle obbligazioni tributarie.
- La società beneficiaria deve acquisire tempestivamente informazioni sui procedimenti fiscali pendenti al momento della scissione e attivarsi autonomamente per esercitare i propri diritti di difesa.
- La contestazione di una cartella notificata via PEC non può limitarsi ad affermare genericamente che la copia è difforme dall’originale; occorre indicare con precisione quali parti, dati o caratteristiche risultano alterati o mancanti.
- Una contestazione documentale generica rischia di essere dichiarata inammissibile o comunque insufficiente, anche quando riguarda la validità formale della notificazione.
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