Sentenza del 23/02/2017 n. 495 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tari - Individuazione della superficie tassabile - Necessità di denuncia al Comune dell'esistenza di superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata confermata. La produzione di rifiuti speciali, per escludere la superficie dalla tassazione, deve essere dimostrata e comunicata al Comune; non è sufficiente invocarla genericamente né allegare una produzione occasionale o marginale. In assenza di denuncia e autorizzazione allo smaltimento con modalità alternative, la superficie resta imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la superficie non dovesse essere tassata perché vi si producevano rifiuti speciali, ritenendo quindi esclusa l'applicazione della tassa comunale. La sentenza ha chiarito che la tassa grava, in via generale, su chiunque occupi o conduca locali e superfici situati nel territorio comunale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. L'esclusione o lo smaltimento con modalità diverse presuppongono che il contribuente informi il Comune dell'esistenza delle superfici interessate e ottenga la relativa autorizzazione. Inoltre, la produzione di rifiuti speciali deve essere non occasionale e concretamente rilevante; la mera produzione di rifiuti come toner per stampanti non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
La tassa grava su chiunque occupi o conduca locali e superfici a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui i servizi sono istituiti.
L'obbligazione tributaria nasce dall'occupazione o conduzione della superficie e non dipende dall'effettivo utilizzo del servizio di raccolta.
Principio dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti con modalità diverse
La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti con altre modalità.
L'esenzione o l'esclusione dalla tassazione non opera automaticamente per il solo fatto che siano prodotti rifiuti speciali; occorrono comunicazione al Comune, prova della specifica produzione e autorizzazione o riconoscimento dell'ente impositore.
Corte di cassazione, sentenza 24 luglio 2013, n. 18022
La Corte ha affermato che la tassa è dovuta anche se il contribuente non utilizza il servizio pubblico, salvo che sia autorizzato a provvedere allo smaltimento con modalità alternative.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esclusione dalla Tari o dalla tassa rifiuti: il contribuente deve individuare le superfici interessate e dimostrare la produzione non occasionale di tali rifiuti.
- È necessario informare tempestivamente il Comune e seguire la procedura prevista per ottenere l'esclusione, la riduzione o l'autorizzazione allo smaltimento autonomo; l'assenza di denuncia può mantenere la superficie integralmente tassabile.
- La prova deve riguardare sia la tipologia e la quantità dei rifiuti speciali sia il loro effettivo smaltimento tramite soggetti o modalità autorizzate.
- La semplice presenza di rifiuti accessori o marginali, come toner e materiali analoghi prodotti occasionalmente in un ufficio, normalmente non basta a rendere non imponibile la superficie.
- In caso di contestazione, la superficie va analizzata concretamente distinguendo le aree in cui si producono rifiuti speciali da quelle in cui si producono rifiuti assimilabili agli urbani; l'esclusione, ove riconosciuta, riguarda solo le aree adeguatamente provate.
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