Sentenza del 23/02/2017 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Imposte sui redditi - L. n. 212/2000 - art. 12, c. 7 - P.V.C. - obbligo di notifica prima dell'emissione dell'accertamento - sussistenza - principio generale - configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui il reddito era stato rideterminato induttivamente in euro 46.911,00 rispetto ai dichiarati euro 16.139,00. In via preliminare ha dedotto la nullità dell'atto perché emesso e notificato senza previa notifica di un processo verbale di constatazione e prima della scadenza del termine di 60 giorni per presentare osservazioni difensive. Ha inoltre contestato, nel merito, la sussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo e la mancata considerazione del principio di cassa, sostenendo che alcuni proventi erano stati incassati e dichiarati negli anni successivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva respinto il ricorso. In appello, invece, è stato accolto il motivo preliminare: la mancata redazione e notifica preventiva del PVC ha impedito alla contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell'emissione dell'atto impositivo e sanzionatorio. L'obbligo di redigere il PVC è stato ritenuto principio generale applicabile alle violazioni tributarie, salvo casi di particolare urgenza, che l'Ufficio non ha dimostrato né specificamente indicato. L'accertamento è stato quindi annullato e la sentenza di primo grado riformata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 24 della Legge n. 4 del 1929
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
La disposizione è stata interpretata come fonte di un obbligo generale di redazione del processo verbale di constatazione al termine delle operazioni di verifica, anche quando queste non si svolgono presso i locali del contribuente.
Art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente
La norma tutela il contraddittorio preventivo, imponendo, nei casi previsti, il rispetto del termine concesso al contribuente per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto, salvo comprovate ragioni di particolare urgenza.
D.Lgs. n. 472 del 1997
La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie non è stata ritenuta idonea a escludere l'obbligo generale di constatazione mediante PVC previsto dall'art. 24 della Legge n. 4 del 1929.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013
È stata richiamata a sostegno della rilevanza del contraddittorio preventivo e della necessità di consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo, quando applicabile.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 30 del 18 settembre 1975
È stata richiamata quale conferma amministrativa dell'obbligo generico di redigere un PVC al termine di qualsiasi operazione di verifica.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accerta una violazione tributaria al termine di un'attività di verifica, la mancata redazione e notifica del PVC può compromettere la validità dell'accertamento, soprattutto se impedisce al contribuente di esercitare preventivamente il diritto di difesa.
- Il termine dilatorio per le osservazioni non può essere eluso mediante l'emissione immediata dell'atto impositivo: l'Amministrazione deve rispettarlo, salvo che ricorrano concrete, specifiche e motivate ragioni di particolare urgenza.
- L'urgenza deve essere dimostrata dall'Ufficio e non può consistere in una motivazione generica o meramente presunta; in mancanza, l'atto emesso senza contraddittorio preventivo può essere annullato.
- La violazione delle garanzie procedimentali può comportare l'annullamento dell'accertamento senza che sia necessario esaminare nel merito la correttezza della maggiore pretesa fiscale.
- La decisione riguarda il quadro normativo e giurisprudenziale applicato nel 2017: per casi analoghi occorre verificare anche l'evoluzione successiva delle norme e della giurisprudenza sul contraddittorio preventivo.
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