Ordinanza n. 3289/2026 - Napoli, Sezione 4
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE E/O CONCESSIONE DELLE PIU’ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI: - della disposizione dirigenziale n. 1172139 del 17.12.2025, con cui è stato rilasciato il permesso di costruire di sanatoria in relazione alla domanda di condono edilizio ex l. 47/1985 prot. 3174/10/1986; - di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo; NONCHÈ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO: del diniego d’accesso documentale formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta acquisita al prot. gen. 2026/131056 in data 28.01.2026, di rilascio della comunicazione o nota, con cui il Comune di Napoli ha chiesto l’integrazione documentale della domanda di condono edilizio ex L. 47/1985 prot. 3174/10/1986 presuntivamente effettuata dal sig. Ciro Palladino con nota prot. n. 914 del 22.9.1998; E PER LA DECLARATORIA del diritto della società ricorrente a conseguire l’accesso mediante la visione ed estrazione del documento richiesto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso documentale, formatosi per mancata ostensione della comunicazione con cui il Comune avrebbe richiesto l’integrazione della domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato, con ricorso principale, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla controinteressata in relazione a una domanda di condono edilizio ex l. 47/1985. Nell’ambito di tale controversia aveva presentato al Comune di Napoli un’istanza di accesso documentale, chiedendo copia degli atti relativi all’integrazione della pratica di condono, compresa la richiesta, comunicazione o nota con cui l’amministrazione avrebbe domandato al precedente titolare della pratica la produzione dei documenti poi depositati. Il Comune aveva trasmesso i documenti integrativi, ma non la comunicazione di richiesta dell’integrazione. La società ha quindi proposto ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 24 e ss. l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, simulazione del giusto procedimento, sviamento ed eccesso di potere. Ha sostenuto di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, in quanto l’atto richiesto era connesso al giudizio di annullamento del titolo edilizio in sanatoria. In camera di consiglio il Comune ha dichiarato, tramite la difesa tecnica, che il documento non sarebbe esistito o comunque non sarebbe stato reperibile; la ricorrente ha contestato l’idoneità di tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto sussistente l’interesse della società all’accesso e illegittima, allo stato, la mancata ostensione del documento sub 6) dell’istanza, poiché il Comune non aveva reso una formale dichiarazione proveniente dall’Ufficio competente circa l’inesistenza dell’atto. La dichiarazione resa in udienza dal difensore dell’ente è stata considerata insufficiente. Il Collegio ha ordinato al Comune, per il tramite dell’Ufficio competente, di esibire e consegnare copia del documento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, previo pagamento dei diritti, salvo che l’Ufficio dichiari formalmente, assumendosene la responsabilità, l’inesistenza del documento. Le spese della fase sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 750,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario; sono state invece compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
La disposizione consente di proporre il ricorso in materia di accesso nell’ambito del giudizio principale cui la richiesta è connessa e attribuisce al giudice il potere di ordinare l’ostensione del documento.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La società ha esercitato il diritto di accesso documentale rispetto a un documento collegato al procedimento di condono edilizio e al giudizio di impugnazione del titolo in sanatoria.
art. 3 l. 241/1990
È stato dedotto il difetto di motivazione del diniego parziale di accesso; la decisione ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione difensiva sull’inesistenza o irreperibilità del documento.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state attribuite al procuratore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, l’ordine di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti e non anche atti mai formati o non più esistenti.
- Quando l’amministrazione non ostende un documento richiesto, spetta alla pubblica amministrazione indicare, sotto la propria responsabilità, se l’atto è inesistente o non reperibile e specificare in modo concreto e dettagliato le ragioni dell’impossibilità di esibirlo.
- La dichiarazione sull’inesistenza o irreperibilità del documento deve provenire formalmente dall’Ufficio competente ed essere univoca; non è sufficiente una dichiarazione resa in giudizio dal difensore dell’amministrazione.
- L’amministrazione non può sostituire la dichiarazione formale dell’Ufficio competente con spiegazioni alternative o integrare soltanto in sede giudiziale la motivazione del diniego di accesso.
- In presenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a un giudizio pendente, la mancata ostensione di un documento rilevante per la tutela della posizione del richiedente è illegittima, salvo che l’amministrazione dimostri formalmente l’inesistenza dell’atto.
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